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Art. 2460 — Modificazioni dell’atto costitutivo

Art. 2460 — Modificazioni dell’atto costitutivo

Le modificazioni dell’atto costitutivo [ 2365, 2436 ] devono essere approvate dall’assemblea con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria della società per azioni [ 2368, 2369, 2376 ], e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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