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Art. 2376 — Assemblee speciali

Art. 2376 — Assemblee speciali

Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell’assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall’assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Quando le azioni o gli strumenti finanziari sono ammessi al sistema di gestione accentrata la legittimazione all’intervento e al voto nella relativa assemblea è disciplinata dalle leggi speciali.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5772/1991

La disciplina in tema di assemblee speciali, prevista dall’art. 2376 c.c. con riguardo alle società per azioni, è applicabile anche alle società cooperative a r.l. nel caso in cui siano individuabili differenze categoriali tra gruppi di soci, le quali abbiano fonte nell’atto costitutivo e siano oggetto di possibile pregiudizio in quanto tali. Pertanto, nel caso di società cooperativa a r.l. formata da soci assegnatari in proprietà degli appartamenti costruiti dalla cooperativa ed assegnatari in godimento degli immobili stessi, l’imposizione a carico di questi ultimi di un canone cooperativistico destinato a ripianamento delle passività sociali, e non a spese di manutenzione ed amministrazione delle unità immobiliari in godimento, incidendo solo su una categoria di soci, comporta la necessità per i soci assegnatari in godimento di deliberare al riguardo con lo strumento dell’assemblea speciale.

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