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Art. 2296 — Pubblicazione

Art. 2296 — Pubblicazione

L’atto costitutivo della società [ 2330 ] con sottoscrizione autenticata [ 2703 ] dei contraenti, o una copia autenticata [ 2703 ] di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico [ 2699 ], deve entro trenta giorni essere depositato per l’iscrizione a cura degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese [ 2188, 2506 ] nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale [ 33, 2200, 2297, 2330 ].

Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo [ 2330 ].

Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio [ 2626 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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