Art. 2200 – Codice civile – Società

Sono soggette all'obbligo [2194] dell'iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V [2291] e le società cooperative [2511], anche se non esercitano un'attività commerciale [2195, 2949].

L'iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI [2250, 2296, 2297, 2317, 2330, 2331, 2411, 2435, 2436, 2471, 2475, 2494, 2498, 2502, 2504, 2506, 2519, 2537, 2538].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 17848/2017

Qualora una società, costituita in forma diversa dalla società semplice, abbia come oggetto, secondo le scelte effettuate dai soci con il patto sociale, un'attività che rientri fra quelle integranti l'impresa commerciale, alla società medesima deve necessariamente riconoscersi, in dipendenza del mero fatto della sua costituzione ed a prescindere da ogni indagine sul concreto esercizio di quell'attività, la qualità di imprenditore, sicché, difettando la qualità di consumatore, non può trovare applicazione, quanto alla competenza territoriale, il foro speciale ex art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005.