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Art. 2200 — Società

Art. 2200 — Società

Sono soggette all’obbligo [ 2194 ] dell’iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V [ 2291 ] e le società cooperative [ 2511 ], anche se non esercitano un’attività commerciale [ 2195, 2949 ].

L’iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI [ 2250, 2296, 2297, 2317, 2330, 2331, 2411, 2435, 2436, 2471, 2475, 2494, 2498, 2502, 2504, 2506, 2519, 2537, 2538 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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