10 Gen Art. 2201 — Enti pubblici
Posted at 20:34h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo II – Del lavoro nell’impresa > Capo III – Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione > Sezione II – Dell’obbligo di registrazione
Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale [ 409, n. 4 c.p.c. ] sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese [ 2093, 2195, 2221 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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