10 Gen Art. 2093 — Imprese esercitate da enti pubblici
Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali.
Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate [ 1229, 2201 ].
Sono salve le diverse disposizioni della legge [ 2221;409 c.p.c. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 10551/2003
Ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell’ente pubblico, non rilevando in senso contrario l’assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni, con conseguente configurabilità di prestazione di fatto, a norma dell’art. 2126 c.c.
Cass. civ. n. 13728/2000
I rapporti di lavoro costituiti iure privatorum da un ente pubblico sono soggetti alla disciplina privatistica, con la conseguenza che, in ipotesi di licenziamento, anche quando il datore di lavoro sia un ente istituzionale territoriale (nella specie, amministrazione provinciale), pur non essendo applicabile la tutela reale per la mancanza della struttura organizzativa, tipica delle imprese, richiesta dall’art. 35 legge n. 300 del 1970, non può però negarsi l’operatività della tutela obbligatoria di cui alla legge n. 604 del 1966, atteso, peraltro, che l’art. 1 di tale legge assoggetta alla disciplina in questione tutti i presupposti di lavoro a tempo indeterminato, anche intercorrenti con enti pubblici, ove la stabilità non sia assicurata per legge, regolamento o contratto.
Cass. civ. n. 13311/2000
Per effetto dell’art. 37 della legge n. 300 del 1970, le norme dello statuto dei lavoratori vanno direttamente applicate alle vicende del rapporto di lavoro degli enti pubblici economici, nei limiti e con le salvezze di cui all’art. 40 della stessa legge, e tuttavia con esclusione generalizzata delle norme speciali destinate a garantire procedure selettive e concorsuali di assunzione del personale ed altri momenti organizzativi dell’ente, operando in questa sfera l’ente medesimo con poteri che assumono, per gli obiettivi perseguiti, rilevanza pubblica, sicché le norme statutarie in questa sfera hanno una mera efficacia integrativa, così come avviene — per effetto dell’ultima parte dell’art. 37 st. lav. — per gli altri enti pubblici. (Fattispecie relativa all’Azienda autonoma per le terme di Acireale, cui è applicabile l’art. 12 del D.L.vo Pres. Reg. Siciliana 20 dicembre 1954 n. 12, prevedente l’accesso alla qualifica di direttore amministrativo mediante concorso per titoli e disciplinante anche il procedimento di copertura di un’eventuale vacanza temporanea; la S.C., in applicazione del riportato principio, ha annullato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto il diritto all’inquadramento in tale qualifica, a norma dell’art. 2103 c.c., di un dipendente che aveva di fatto svolto le relative mansioni).
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