10 Gen Art. 1229 — Clausole di esonero da responsabilità
È nullo [ 1419 ] qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore [ 1228 ] per dolo o per colpa grave.
È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore e dei suoi ausiliari [ 1228 ] costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 20808/2010
In tema di responsabilità contrattuale, il debitore che si avvale nell’adempimento dell’obbligazione dell’opera di terzi risponde dei fatti dolosi e colposi di questi, sicché, ove si tratti di fatto doloso dell’ausiliario, il debitore è responsabile anche per i danni non prevedibili e tale responsabilità (al pari di quella per colpa grave) non può, ai sensi dell’art. 1229 c.c., essere esclusa o limitata sulla base di un patto preventivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la responsabilità di una società di spedizione per il fatto doloso di un proprio incaricato alla consegna di un plico, dal predetto abbandonato in un ufficio, facendo figurare l’avvenuta consegna tramite la falsificazione della firma del soggetto addetto al ritiro della corrispondenza, rilevando che la clausola delle condizioni generali di abbonamento al servizio di recapito, concernente l’esclusione della responsabilità della società medesima per atti, inadempimenti od omissioni dei soggetti incaricati al trasporto delle cose oggetto di spedizione, era affetta da nullità).
Cass. civ. n. 7061/1997
Al fine di accertare se una penale, pattuita per l’ipotesi di inadempimento (o ritardo) della controparte, abbia consistenza irrisoria, tanto da risolversi, in concreto, nella esclusione o limitazione della responsabilità per i danni da inadempimento, e nella conseguente violazione del divieto posto dall’art. 1229 c.c., l’intento elusivo non può essere desunto dal raffronto tra la misura della penale e l’entità del danno poi, in concreto, verificatosi, ma (dovendosi ricostruire, in parte qua, la volontà dei contraenti con riguardo al suo momento genetico) tra la misura della penale e l’entità presumibile dell’eventuale, futuro danno da risarcire, ricostruibile secondo una prognosi ex post.
Cass. civ. n. 280/1971
Una clausola è esclusiva o limitativa della responsabilità contrattuale qualora stabilisca che il contraente, se non adempirà puntualmente la prestazione promessa, non incorrerà, o incorrerà solo limitatamente nelle sanzioni conseguenti alla sua inadempienza. Non sono pertanto clausole limitatrici di responsabilità quelle che specificano, delimitandolo, l’oggetto della prestazione promessa dal contraente, senza affatto escludere, né in tutto né in parte le sanzioni previste dalla legge o dal contratto per l’eventuale suo inadempimento.
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