10 Gen Art. 1419 — Nullità parziale
La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.
La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative [ 1573, 1679 4, 1932 2, 1962 2, 2077 2 ].
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 2314/2016
La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all’intero contratto, o a tutta la clausola, ove l’interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un’esistenza autonoma, nè persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
Cass. civ. n. 6364/2011
Ai fini dell’operatività della disposizione di cui al secondo comma dell’art. 1419 c.c., il quale contempla la sostituzione delle clausole nulle di un contratto contrastanti con norme inderogabili, con la normativa legale, non si richiede che le disposizioni inderogabili, oltre a prevedere la nullità delle clausole difformi, ne impongano e dispongano, altresì, espressamente la sostituzione. Infatti, la locuzione codicistica (“sono sostituite di diritto”) va interpretata non nel senso dell’esigenza di una previsione espressa della sostituzione, ma in quello dell’automaticità della stessa, trattandosi di elementi necessari del contratto o di aspetti tipici del rapporto, cui la legge ha apprestato una propria inderogabile disciplina.
Cass. civ. n. 11673/2007
In materia di contratti, agli effetti dell’interpretazione della disposizione contenuta nell’art. 1419 c.c., vige la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all’intero contenuto della disciplina negoziale se permane l’utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto emerge dall’attività ermeneutica svolta dal giudice; per converso, l’estensione all’intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata.
Cass. civ. n. 10690/2005
L’estensione all’intero contratto della nullità delle singole clausole o del singolo patto, secondo la previsione dell’art. 1419 c.c. – applicabile ex art. 1324 c.c. anche agli atti unilaterali – ha carattere eccezionale, perché deroga al principio generale della conservazione del contratto, e può essere dichiarata dal giudice solo se risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità, e cioè solo se il contenuto dispositivo del negozio, privo della parte nulla, risulti inidoneo a realizzare le finalità cui la sua conclusione era preordinata (nell’affermare il suindicato principio la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che, in presenza di un atto di accollo di mutuo fondiario garantito da ipoteca concesso sull’immobile compravenduto e del successivo pignoramento del medesimo con notificazione di tutti gli atti della procedura esecutiva avvenuta presso il domicilio dagli accollanti «in via suppletiva» eletto nell’atto notificato ex art. 20 t.u. della legge sul credito fondiario approvato con r.d. n. 646 del 1905 alla Banca mutuante, aveva rigettato l’eccezione di nullità delle suddette notificazioni per essere state esse effettuate presso un domicilio la cui elezione era inscindibilmente connessa con quella operata «in via principale» quest’ultima, peraltro, nel caso in violazione dell’art. 20 del citato t.u. in quanto relativa a Comune (Roma) non ricompreso nel circondario del tribunale (Civitavecchia) in cui era situato l’immobile ipotecato. La S.C. ha ritenuto infondato l’assunto dei ricorrenti secondo cui tale clausola, nella loro intenzione, presupponesse la validità della prima indicazione di domicilio, ponendo in rilievo come la domiciliazione in via suppletiva rispondesse ad un loro preciso interesse – giacchè in mancanza l’Istituto sarebbe stato libero di procedere esecutivamente nei confronti del debitore originario, lasciandoli completamente all’oscuro degli sviluppi della procedura -, escludendo che la nullità dell’indicazione di domicilio effettuata «in via principale» riverberasse i suoi effetti anche sulla domiciliazione effettuata «in via suppletiva»).
Cass. civ. n. 8794/2000
L’inserzione automatica di norme imperative in sostituzione di una clausola contrattuale affetta da nullità può dirsi legittima, a norma dell’art. 1419, comma secondo c.c., soltanto se la sostituzione stessa debba avvenire «di diritto», in forza, cioè, di un’espressa disposizione di legge la quale, oltre a comminare la nullità di una determinata clausola, ne imponga anche la sostituzione con una normativa legale, mentre la predetta inserzione non è attuabile qualora il legislatore, nello stabilire la nullità di una clausola o di una pattuizione, non ne abbia espressamente prevista la sostituzione con una specifica norma imperativa (fattispecie in tema di clausola di un contratto preliminare contenente una pattuizione contraria alla norma di cui art. 60 D.P.R. 634/1972 — previsione di indicazione di un prezzo minore di quello realmente pattuito in sede di rogito notarile —, ritenuta nulla dalla S.C., ma non sostituibile dal combinato disposto degli artt. 41, 60 e 70 del citato D.P.R., mancando, nella specie, l’elemento rigidamente predeterminato destinato a sostituirsi alla clausola contrattuale).
Cass. civ. n. 645/1999
La disposizione dell’art. 1419, secondo comma, c.c., a norma della quale la nullità di singole clausole contrattuali non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative, impedisce che al risultato dell’invalidità dell’intero contratto possa pervenirsi in considerazione della sussistenza di un vizio del consenso cagionato da errore di diritto essenziale, avente ad oggetto la clausola nulla in rapporto alla norma imperativa destinata a sostituirla, poiché l’essenzialità di tale clausola rimane esclusa dalla stessa prevista sua sostituzione con una regola posta a tutela di interessi collettivi di preminente interesse pubblico. (Fattispecie relativa a clausola di contratto collettivo escludente il computo di indennità di presenza, corrisposta obbligatoriamente e continuativamente, nell’indennità di anzianità prevista dagli artt. 2120 e 2121 c.c. nel testo previgente).
Cass. civ. n. 7822/1997
Ai fini dell’operatività della disposizione di cui al secondo comma dell’art. 1419 c.c. il quale contempla la sostituzione delle clausole nulle di un contratto contrastanti con norme inderogabili, con la normativa legale, non si richiede che le disposizioni inderogabili, oltre a prevedere la nullità delle clausole difformi, ne impongano o dispongano — altresì espressamente la sostituzione. Infatti, la locuzione codicistica (»sono sostituite di diritto») va interpretata non nel senso dell’esigenza di una previsione espressa della sostituzione, ma in quello dell’automaticità della stessa, trattandosi di elementi necessari del contratto o di aspetti tipici del rapporto, cui la legge ha apprestato una propria inderogabile disciplina.
Cass. civ. n. 10050/1996
Quando la nullità investe singole clausole di un contratto collettivo (al quale è applicabile la disciplina della nullità parziale di cui all’art. 1419 codice civile), per il principio della conservazione del contratto, che costituisce la regola nel sistema del codice civile, l’estensione all’intero contratto degli effetti della nullità deve essere provata rigorosamente dalla parte interessata la quale, all’uopo, è tenuta a dimostrare che la clausola colpita da nullità non ha esistenza autonoma, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
Cass. civ. n. 1306/1995
L’estensione all’intero contratto della nullità delle singole clausole o del singolo patto, secondo la previsione dell’art. 1419 c.c., ha carattere eccezionale perché deroga al principio generale della conservazione del contratto e può essere dichiarata dal giudice solo in presenza di una eccezione della parte che vi abbia interesse perché senza quella clausola non avrebbe stipulato il contratto; tale interesse deve essere negato per la parte che pretende di estendere la nullità di una clausola per sé sfavorevole anche a tutto il contratto se questo contenga solo altre clausole favorevoli o che non siano chiaramente legate alla clausola nulla, perché la nullità di una clausola sfavorevole per una parte, fino a quando non sia estesa alle clausole favorevoli, può arrecare alla parte medesima solo un vantaggio. (Nella specie, in relazione ad un accordo che realizzava uno scambio di quote indivise di due diversi immobili e la cessione della quota indivisa di altro immobile per un corrispettivo in denaro, una parte aveva chiesto di estendere all’intero contratto la nullità relativa alla cessione della sua quota al fine di invalidare anche il patto di alienazione, dietro corrispettivo in denaro, della sua quota su altro immobile).
Cass. civ. n. 5675/1987
Agli effetti della disposizione dettata dall’art. 1419 c.c. sulla nullità parziale, applicabile anche al contratto collettivo di lavoro, l’accertamento se la parte del contratto inficiata da nullità costituisca una clausola va condotto in termini sostanziali, e non formali, identificandosi la clausola in un unitario elemento precettivo del contratto, che può articolarsi anche in più disposizioni, ed è riservato al sindacato del giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. Peraltro, quando la nullità investe singole clausole per il principio di conservazione del contratto (
utile per inutile non vitiatur), che costituisce la regola nel sistema del codice civile, l’estensione all’intero contratto degli effetti della nullità deve essere provata rigorosamente dalla parte interessata, che all’uopo, è tenuta a dimostrare che la clausola colpita da invalidità non ha un’esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto nel senso che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
Cass. civ. n. 1184/1983
Nel caso di nullità di una clausola contrattuale per vizio di una parte di essa, la sostituzione della norma imperativa deve avvenire rispetto all’intera clausola, e non già mediante la trasfusione di una parte soltanto della norma in quella parte della clausola che ne determina la nullità.
Cass. civ. n. 2411/1982
In caso di nullità parziale di un negozio, l’indagine diretta a stabilire, ai fini della conservazione del negozio stesso, se la pattuizione nulla debba ritenersi essenziale va condotta con criterio oggettivo, con riferimento alla perdurante utilità del contratto rispetto agli interessi con esso perseguiti; pertanto, il principio di conservazione deve escludersi solo quando la clausola, e il patto nullo si riferiscono ad un elemento essenziale del negozio oppure si trovino con le altre pattuizioni in tale rapporto di interdipendenza che queste non possano sussistere in modo autonomo.
Cass. civ. n. 2176/1977
Nell’ipotesi di nullità parziale di un contratto la rilevabilità d’ufficio della nullità di una parte o di una clausola del contratto non consente al giudice di pronunziare la nullità dell’intero negozio, in mancanza della dimostrazione dell’esistenza di un rapporto di necessaria inscindibilità tra la clausola nulla e il restante contenuto negoziale e, per il principio dispositivo che regola la materia negoziale e il processo civile, il giudice non può procedere d’ufficio a tale indagine, qualora essa richieda accertamenti di fatto sulla reale volontà delle parti contraenti.
Cass. civ. n. 1194/1977
Il capoverso dell’art. 1419 c.c., riguardante la nullità parziale del contratto, si applica quando una clausola contrattuale sia nulla, venendo essa in tal caso sostituita di diritto da norme imperative, ma non quando l’intero contratto sia nullo per non essere determinato l’oggetto (nella specie, il canone di una locazione urbana), se la legge non sopperisca al difetto della volontà privata.
Cass. civ. n. 3351/1976
La nullità del contratto come conseguenza della nullità di parte di esso o di sue singole clausole non può essere dichiarata dal giudice se la parte non alleghi e dimostri che la volontà negoziale è stata condizionata, cioè influenzata in maniera determinante, dalla singola pattuizione nulla, trattandosi di nullità che non inerisce alla struttura oggettiva del contratto, bensì deriva da un particolare atteggiamento della volontà negoziale nel rapporto fra una parte di essa e il tutto.
[adrotate group=”7″]