10 Gen Art. 1962 — Durata dell’anticresi
L’anticresi dura finché il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l’immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.
In ogni caso l’anticresi non può avere una durata superiore ai dieci anni [ 191 disp. att. ].
Se è stato stipulato un termine maggiore questo si riduce al termine suddetto [ 1339 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 1866/1983
In tema di anticresi, la prevista rinnovabilità del rapporto dopo il primo decennio e l’effettiva sua prosecuzione oltre la durata massima stabilita dall’art. 1962 c.c., nonché l’esistenza di un patto commissorio, non incidono sullo schema legale del contratto né ad esso si propaga l’invalidità di quelle clausole.
Cass. civ. n. 3406/1977
L’obbligo del creditore, che abbia ricevuto un fabbricato in forza di anticresi, di restituirlo al debitore, alla cessazione del relativo contratto, non viene meno per il fatto che il creditore medesimo abbia nel frattempo acquistato la proprietà del suolo su cui insiste detto immobile, salvo l’eventuale esercizio del diritto di ritenzione di cui all’art. 936 c.c. La cessazione dell’anticresi, per scadenza del termine convenzionale, o per decorso del periodo massimo di dieci anni, previsto dall’art. 1962 secondo comma c.c., comporta che il protrarsi del godimento dell’immobile, da parte del creditore anticretico, configura occupazione senza titolo, con il conseguente obbligo di corresponsione di un indennizzo, ove le parti, con lo stesso contratto di anticresi o con patto successivo, non abbiano previsto quel godimento in forza di locazione od altro analogo rapporto obbligatorio.
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