14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1184 del 16 febbraio 1983
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in Massimario
Testo massima n. 1
Nel caso di nullità di una clausola contrattuale per vizio di una parte di essa, la sostituzione della norma imperativa deve avvenire rispetto all’intera clausola, e non già mediante la trasfusione di una parte soltanto della norma in quella parte della clausola che ne determina la nullità.
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