10 Gen Art. 1420 — Nullità del contratto plurilaterale
Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 7872/1994
Nel contratto plurilaterale doveva ritenersi valida ed efficace la clausola con la quale una delle parti presta adesione preventiva alle modifiche che le altre intendessero introdurre nel contesto del contratto, anche se relative non al contenuto tipico di quest’ultimo, ma a distinte pattuizioni accessorie (nella specie, l’accordo compromissorio), rientrando tale facoltà nel potere di disposizione dei propri diritti, con la conseguenza che le modifiche preventivamente consentite vincolano, una volta apportate, anche l’aderente, dovendosi da questi considerare accettate.
Cass. civ. n. 1180/1986
Con riguardo al contratto di compravendita con pluralità di venditori, in qualità di comproprietari del bene oggetto di trasferimento, la nullità del rapporto, attinente ad uno soltanto di detti venditori (nella specie, per minore età), configura nullità parziale regolata dall’art. 1419 c.c. (e pertanto, si estende all’intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza la parte colpita da nullità), mentre esula dalla disciplina dell’art. 1420 c.c., in tema di nullità del contratto plurilaterale, che si riferisce alla diversa ipotesi in cui vi siano prestazioni di più soggetti dirette ad uno scopo comune, e non due prestazioni legate da vincolo di sinallagmaticità.
Cass. civ. n. 3572/1972
Ciò che caratterizza contratti plurilaterali non è il numero dei contraenti, superiore a due, ma il fatto che le prestazioni di ciascuno di essi sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, per cui essi si distinguono dai contratti di scambio, nei quali la prestazione di una parte è compiuta esclusivamente nell’interesse dell’altra.
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