10 Gen Art. 1421 — Legittimazione all’azione di nullità
Salvo diverse disposizioni di legge la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 16977/2017
Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di accertamento della nullità di un contratto o di una singola clausola contrattuale ha il potere-dovere di rilevare d’ufficio – previa instaurazione del contraddittorio sul punto – l’esistenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata, che abbia carattere portante ed assorbente e che emerga dai fatti allegati e provati o comunque dagli atti di causa, salvo che non si tratti di nullità a regime speciale.
Cass. civ. n. 7294/2017
Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione – e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia – trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c..
Cass. civ. n. 12996/2016
Il rilievo officioso della nullità contrattuale da parte del giudice di legittimità non attiene soltanto alle azioni di impugnativa negoziale ma investe anche la domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale che sia stata proposta, in via autonoma, da quella di impugnazione del presupposto contratto.
Cass. civ. n. 2447/2014
La legittimazione generale all’azione di nullità, prevista dall’art. 1421 cod. civ., non esime l’attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse, a norma dell’art. 100 cod. proc. civ., non potendo tale azione essere esercitata per un fine collettivo di attuazione della legge. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato improponibile la domanda di un cittadino che, promossa una raccolta di firme contro la vendita di un edificio comunale, aveva chiesto di invalidarla ai sensi dell’art. 1471, n. 1, cod. civ.).
Cass. civ. n. 14828/2012
Alla luce del ruolo che l’ordinamento affida alla nullità contrattuale, quale sanzione del disvalore dell’assetto negoziale e atteso che la risoluzione contrattuale è coerente solo con l’esistenza di un contratto valido, il giudice di merito, investito della domanda di risoluzione del contratto, ha il potere-dovere di rilevare dai fatti allegati e provati, o comunque emergenti “ex actis”, una volta provocato il contraddittorio sulla questione, ogni forma di nullità del contratto stesso, purché non soggetta a regime speciale (escluse, quindi, le nullità di protezione, il cui rilievo è espressamente rimesso alla volontà della parte protetta); il giudice di merito, peraltro, accerta la nullità “incidenter tantum” senza effetto di giudicato, a meno che sia stata proposta la relativa domanda, anche a seguito di rimessione in termini, disponendo in ogni caso le pertinenti restituzioni, se richieste.
Cass. civ. n. 9395/2011
La rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto in ogni stato e grado del processo opera solo se da parte dell’attore se ne richieda l’adempimento, essendo il giudice tenuto a verificare l’esistenza delle condizioni dell’azione e a rilevare d’ufficio le eccezioni che, senza ampliare l’oggetto della controversia, tendano al rigetto della domanda e possano configurarsi come mere difese del convenuto. Ne consegue che quando la domanda sia, invece, diretta a far valere l’invalidità del contratto o a pronunciarne la risoluzione per inadempimento, non può essere dedotta tardivamente un’eccezione di nullità diversa da quelle poste a fondamento della domanda, essendo il giudice, sulla base dell’interpretazione coordinata dell’art. 1421 c.c. e 112 c.p.c., tenuto al rispetto del principio dispositivo, anche alla luce dell’art. 111 Cost., che richiede di evitare, al di là di precise indicazioni normative, ampliamenti dei poteri d’iniziativa officiosa
Cass. civ. n. 2956/2011
Il giudice può rilevare d’ufficio la nullità di un contratto, a norma dell’art. 1421 c.c., anche se sia stata proposta la domanda di annullamento (o di risoluzione o di rescissione del contratto, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, atteso che in ognuna di tali domande è implicitamente postulata l’assenza di ragioni che determinino la nullità del contratto medesimo; ne consegue che il rilievo di quest’ultima da parte dei giudice dà luogo a pronunzia non eccedente i limiti della causa, la cui efficacia resta commisurata nei limiti della domanda proposta, potendo quindi estendersi all’intero rapporto contrattuale se questa lo investa interamente.
Cass. civ. n. 18540/2009
Sebbene sia consentito al giudice rilevare d’ufficio la nullità del contratto anche quando ne sia stata domandata la risoluzione per inadempimento, tale rilievo resta precluso quando sulla questione della validità del contratto si sia formato il giudicato, anche implicito. Quest’ultimo, a sua volta, si forma in tutti i casi in cui il giudice di primo grado, accogliendo la domanda di risoluzione, abbia per ció solo dimostrato di ritenere valido il contratto, e le parti in sede di appello non abbiano mosso alcuna censura inerente la validità del contratto.
Cass. civ. n. 23674/2008
Nei caso in cui le parti di un contratto, ascrivendosi reciproci inadempimenti, chiedano ciascuna nei confronti dell’altro la risoluzione ai sensi dell’art. 1453 cod. civ., il giudice può rilevare d’ufficio la nullità del contratto stesso (niella specie, per difetto di forma scritta prescritta ad substantiam) in ogni stato e grado del giudizio, col solo limite della formazione del giudicato interno.
Cass. civ. n. 10121/2007
La regola dettata dall’art. 157 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, è propria della materia processuale ma è estranea alla materia sostanziale, nella quale l’azione è concessa anche a chi abbia partecipato alla stipulazione del contratto nullo, purché vi abbia interesse.
Cass. civ. n. 21632/2006
La rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto opera quando si chieda l’adempimento del contratto, in considerazione del potere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell’azione, e non quando la domanda sia diretta a far dichiarare l’invalidità del contratto o a farne pronunciare la risoluzione per inadempimento, dovendosi coordinare l’art. 1421 c.c. con l’art. 112 c.p.c., il quale, sulla base del principio dispositivo su cui va modellato il processo, impone al giudicante il limite insuperabile della domanda attorea, anche alla luce del nuovo art. 111 Cost., che richiede di evitare, al di là delle precise e certe indicazioni normative, ampliamenti dei poteri di iniziativa officiosa. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto l’azione di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione di un immobile rilevando d’ufficio che esso era stato stipulato in forma verbale).
Cass. civ. n. 6003/2006
Il necessario contemperamento tra il potere che l’art. 1421 c.c. attribuisce al giudice di dichiarare d’ufficio la nullità di un contratto ed il principio della domanda sancito negli artt. 99 e 112 c.p.c. delinea un sistema che trova operatività laddove il suddetto atto rappresenti elemento costitutivo della domanda, che inerisce alla sua esecuzione o alla sua applicazione, prescindendo dall’attività assertiva delle parti, di guisa che la nullità può essere rilevata d’ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio, a condizione che, se il relativo potere venga esercitato in sede impugnatoria, la pronuncia di nullità si basi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, anche se, qualora la questione sia stata posta da taluna di esse, vengano enuncleate ipotesi normative difformi da quelle dedotte (in applicazione del principio, si è confermata la declaratoria di nullità, da parte della Corte d’appello, di una cessione volontaria riferita dal primo giudice, su eccezione di parte, al difetto di «oggetto possibile» in considerazione del fatto che il negozio era stato concluso in difetto del potere dell’ente pubblico, quando era ormai spirato il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e l’oggetto dell’atto era comunque già stato acquisito al demanio).
Cass. civ. n. 6170/2005
A norma dell’art. 1421 c.c. il giudice deve rilevare d’ufficio le nullità negoziali, non solo se sia stata proposta azione di esatto adempimento, ma anche se sia stata proposta azione di risoluzione o di annullamento o di rescissione del contratto, procedendo all’accertamento incidentale relativo ad una pregiudiziale in senso logico — giuridico (concernente cioè il fatto costitutivo che si fa valere in giudizio — cosiddetto punto pregiudiziale), — idoneo a divenire giudicato, con efficacia pertanto non soltanto sulla pronunzia finale ma anche (ed anzitutto) circa l’esistenza dei rapporto giuridico sul quale la pretesa si fonda.
Cass. civ. n. 11483/2004
Qualora una questione di nullità (nel caso di specie, di un contratto di assicurazione) venga sollevata per la prima volta in appello non come domanda ma solo come eccezione riconvenzionale rispetto all’altrui domanda di pagamento, in quanto con essa vengono avanzate richieste che, pur ampliando i termini della controversia, rimangono nell’ambito della difesa, senza tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, non va incontro ai limiti di inammissibilità delle domande nuove in appello fissati dall’art. 345 c.p.c., ma è ammissibile, in quanto sotto questo più limitato aspetto può essere rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ex art. 1421 c.c.
Cass. civ. n. 8204/2004
Il bilancio redatto dal commissario nominato in sostituzione degli organi ordinari di una società di assicurazioni a norma dell’art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni), come sostituito dall’art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, è comunque da considerare alla stregua di un atto societario, soggetto alle regole dettate dal legislatore per tal genere di rappresentazione contabile della realtà patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, con la conseguenza che esso è soggetto al corrispondente regime di impugnazione, pur con gli adattamenti necessariamente dovuti al fatto che detto bilancio non passa attraverso l’approvazione dell’assemblea dei soci. Da tanto deriva che il socio è legittimato a far accertare direttamente la nullità del bilancio per contrasto con le norme imperative destinate a disciplinarne la redazione, a tal fine promuovendo un’azione retta dai principi generali desumibili dal combinato disposto degli artt. 1324 e 1418 c.c.
Cass. civ. n. 1552/2004
La rilevabilità d’ufficio della nullità di un contratto anche in assenza di una domanda o eccezione in tal senso delle parti presuppone pur sempre la rituale proposizione di una domanda riguardante quel determinato contratto — nel senso che si controverta della sua validità o dell’adempimento degli obblighi da esso nascenti —, e non può quindi essere invocata allorché la relativa domanda sia stata ritenuta inammissibile, essendo in tali ipotesi escluso in radice il principio della rilevabilità d’ufficio della nullità indipendentemente dalle domande o dalle eccezioni delle parti.
Cass. civ. n. 11847/2003
Nelle controversie promosse per far valere diritti che presuppongono la validità di un determinato contratto, la nullità del contratto stesso è rilevabile d’ufficio, anche in grado di appello, rientrando nel potere-dovere del giudice la verifica della sussistenza delle condizioni dell’azione, indipendentemente dall’attività assertiva delle parti, e senza incorrere in vizio di ultrapetizione se il contratto configura un elemento costitutivo della domanda (dovendo il principio della rilevabilità d’ufficio della nullità coordinarsi con quello della domanda). In una tale prospettiva, la questione relativa alla nullità del contratto può integrare una mera allegazione difensiva volta a sollecitare il potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità, con la conseguenza che, in mancanza di una esplicita richiesta di declaratoria di nullità del contratto, non si rendono applicabili le regole delle preclusioni o limitazioni per la proposizione di domande nuove o di eccezioni in senso stretto.
Cass. civ. n. 5575/2003
Il bilancio redatto dal commissario nominato in sostituzione degli organi ordinari di una società di assicurazioni a norma dell’art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni), come sostituito dall’art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, è comunque da considerare alla stregua di un atto societario, soggetto alle regole dettate dal legislatore per tal genere di rappresentazione contabile della realtà patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, con la conseguenza che esso è soggetto al corrispondente regime di impugnazione, pur con gli adattamenti necessariamente dovuti al fatto che detto bilancio non passa attraverso l’approvazione dell’assemblea dei soci. Da tanto deriva che il socio è legittimato a far accertare direttamente la nullità del bilancio per contrasto con le norme imperative destinate a disciplinarne la redazione, a tal fine promuovendo un’azione retta dai principi generali desumibili dal combinato disposto degli artt. 1324 e 1418 c.c.
Cass. civ. n. 12644/2000
Il principio della rilevabilità di ufficio della nullità dell’atto va necessariamente coordinato con il principio dispositivo e con quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e trova applicazione soltanto quanto la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa attorea, per essere l’atto elemento costitutivo della domanda. Qualora sia, invece, la parte a chiedere la dichiarazione di invalidità di un atto ad essa pregiudizievole, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di legittimità enunciate dall’interessato e non può fondarsi su elementi rilevati di ufficio o tardivamente indicati, configurandosi — in questa ipotesi — la nullità come elemento costitutivo della domanda dell’attore, la quale si pone come limite assoluto alla pronuncia giurisdizionale. (Fattispecie relativa all’eccezione di nullità dell’art. 94, n. 6, del C.C.N.L. per i lavoratori ferroviari nel biennio 1990/1992 proposta tardivamente e cioè, per la prima volta in sede di legittimità).
Cass. civ. n. 123/2000
Il potere del giudice di dichiarare d’ufficio la nullità di un contratto ex art. 1421 c.c. deve essere coordinato con il principio della domanda ex artt. 99 e 112 c.p.c., cosicché solo se sia in contestazione l’applicazione o l’esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio la nullità dell’atto, indipendentemente dalla attività assertiva delle parti. Qualora, invece, la domanda sia diretta a far dichiarare l’invalidità del contratto o a farne pronunciare la risoluzione per inadempimento, la deduzione nella prima ipotesi di una causa di nullità diversa da quella posta a fondamento della domanda e nella seconda ipotesi di una qualsiasi causa di nullità o di un fatto diverso dall’inadempimento, sono inammissibili, né tali questioni possono essere rilevate d’ufficio stante il divieto di pronunciare ultra petita.
Cass. civ. n. 12615/1999
Nelle società di capitali, che sono titolari di distinta personalità giuridica e di un proprio patrimonio, l’interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell’ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, rappresentati dalla partecipazione alla vita sociale e dalla possibilità di insorgere contro le deliberazioni o di far valere la responsabilità degli organi sociali, mentre non implica la legittimazione a denunciare in giudizio atti esterni ed in particolare ad impugnare i negozi giuridici stipulati dalla società, la cui validità, anche nelle ipotesi di nullità per illiceità dell’oggetto, della causa o dei motivi, resta contestabile solo dalla società stessa, senza che in contrario il socio possa invocare la norma dell’art. 1421 c.c.
Cass. civ. n. 10530/1998
La rilevabilità d’ufficio della nullità di un atto prevista dall’art. 1421 c.c. non comporta che il giudice sia obbligato ad un accertamento d’ufficio in tal senso, dovendo invece detta nullità risultare ex actis ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, essendo i poteri officiosi del giudice limitati al rilievo della nullità e non intesi perciò ad esonerare la parte dell’onere probatorio gravante su di essa.
Cass. civ. n. 1157/1996
Nella controversia promossa per far valere diritti che presuppongono la validità del contratto, la nullità del contratto stesso è rilevabile d’ufficio, sempreché risultino acquisiti al processo gli elementi che la evidenzino, in considerazione del potere-dovere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell’azione.
Cass. civ. n. 11156/1994
L’esecuzione spontanea del contratto da parte dei contraenti non ne sana la nullità che, nel giudizio in cui sia fatta valere una pretesa fondata sul predetto contratto, deve essere, pertanto, rilevata, anche d’ufficio e contro la volontà delle parti, dal giudice, nell’esercizio del suo potere-dovere di accertare, indipendentemente dall’attività delle parti, l’esistenza dei fatti costitutivi del diritto dell’attore.
Cass. civ. n. 7017/1994
La locuzione «chiunque vi ha interesse» che l’art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l’azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che, non avendo sottoscritto il contratto, sono rimasti estranei ad esso e non già alle parti stipulanti che, in quanto tali, sono sempre legittimate all’esercizio di detta azione essendo in re ispa il loro interesse all’accertamento della nullità.
Cass. civ. n. 1340/1994
La nullità del contratto è rilevabile d’ufficio solo nella controversia promossa per far valere diritti presupponenti la validità del contratto medesimo, in considerazione del potere-dovere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell’azione, non anche nella diversa ipotesi in cui la domanda prescinda dalla suddetta validità, come nel caso in cui sia richiesto lo scioglimento del contratto per ragioni diverse dalla nullità, ostandovi il divieto di pronunciare ultra petita (nella specie il menzionato divieto è stato ritenuto operante, avendo l’attore chiesto lo scioglimento del contratto, per effetto di recesso ex art. 1385 c.c.).
Cass. civ. n. 634/1990
In tema di prelazione agraria, l’art. 8 della L. 26 maggio 1965, n. 590 — che richiede determinati requisiti in capo al soggetto che intende esercitare il detto diritto — avendo la finalità di far coincidere, nella stessa persona, per un interesse economico di carattere generale, la qualità di coltivatore diretto con quella di proprietario del fondo sul quale l’impresa agricola viene esercitata, ha natura cogente ed inderogabile, con la conseguenza che va qualificata azione di nullità per contrarietà a norme imperative (art. 1418, comma primo, c.c.) e non di annullamento, quella diretta a far valere la mancanza, in capo all’acquirente del fondo che ha esercitato il diritto di prelazione, di un requisito posto dalla legge per esercitare la prelazione stessa, sicché, ad essa è legittimato; ex art. 1421 c.c., in via autonoma e diretta, il terzo promittente acquirente del fondo oggetto della prelazione.
Cass. civ. n. 4554/1989
La nullità degli atti giuridici aventi per oggetto immobili costruiti senza concessione edilizia, ove da essi non risulti che l’acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione, sancita dall’art. 15 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, può essere dedotta e fatta valere in giudizio soltanto dall’acquirente, a tutela del cui interesse essa è stata prevista.
Cass. civ. n. 4974/1983
Nella controversia vertente sull’esecuzione di un contratto, la questione della nullità del contratto medesimo integra mera deduzione difensiva, diretta a sollecitare il potere del giudice di rilevare d’ufficio tale nullità, e, quindi, non è soggetta alle preclusioni o limitazioni riguardanti la proposizione di domande nuove o di eccezioni in senso stretto.
Cass. civ. n. 460/1983
La nullità del contratto può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio, anche in sede di legittimità, purché il motivo di nullità sia già acquisito agli atti e non richieda, per il suo accertamento, un’indagine di fatto.
Cass. civ. n. 1475/1982
La legittimazione generale all’azione di nullità prevista dall’art. 1421 c.c. — in virtù del quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d’ufficio dal giudice — non esime il soggetto che propone detta azione dal provare, in concreto, la sussistenza di un proprio interesse ad agire, secondo le norme generali e con riferimento all’art. 100 c.p.c., attraverso la dimostrazione della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica. Il requisito dell’attualità della lesione implica che non si può esperire l’indicata azione a tutela di un interesse futuro (salvo che vi siano modi di attuazione della legge con cui si possa assicurare attualmente il conseguimento futuro di un bene giuridico) e che l’interesse ad agire deve sorgere dalla necessità di ottenere dal processo la protezione sostanziale per cui s’intende promuovere l’azione, con la conseguenza che, in relazione ad un atto nullo (cioè in una situazione di invalidità insensibile al trascorrere del tempo), anche un diritto sorto successivamente ne può essere pregiudicato in concreto e che deve riconoscersi al titolare di tale diritto l’interesse ad agire allo scopo di vedere rimossa la situazione a lui pregiudizievole, derivante dalla presenza nella realtà fattuale dell’atto nullo.
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