Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10121 del 2 maggio 2007

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10121 del 2 maggio 2007

Testo massima n. 1

La regola dettata dall’art. 157 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, è propria della materia processuale ma è estranea alla materia sostanziale, nella quale l’azione è concessa anche a chi abbia partecipato alla stipulazione del contratto nullo, purché vi abbia interesse.

Testo massima n. 2

Nel caso di cessione di quote di società a responsabilità limitata, l’art. 2479 c.c., vigente all’epoca dei fatti, come oggi l’art. 2470, regola la forma del trasferimento perché sia opponibile alla società mentre nei rapporti tra le parti, in forza del principio di libertà delle forme, la cessione è valida ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalle stesse [ nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d’appello che, in un caso di interposizione reale, aveva ritenuto perfezionata la retrocessione realizzata con scrittura privata priva di data ].

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze