14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4554 del 31 ottobre 1989
Testo massima n. 1
L’istituto della presupposizione – introdotto in modo espresso ed in via generale nel nostro ordinamento dalla norma dell’art. 1467 c.c. – ricorre quando una determinata situazione di fatto o di diritto [ passata, presente e futura ] possa ritenersi tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso – pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali – come presupposto condizionante il negozio [ cosiddetta condizione non sviluppata o inespressa ]. A tal fine, pertanto, si richiede: 1 ] che la presupposizione sia «comune» a tutti i contraenti; 2 ] che l’evento supposto sia stato assunto come «certo» nella rappresentazione delle parti [ ed in ciò la presupposizione differisce dalla condizione ]; 3 ] che si tratti di presupposto «obiettivo», consistente, cioè, in una situazione di fatto il cui venir meno o il cui verificarsi sia del tutto indipendente dalla attività e volontà dei contraenti e non corrisponda, integrandolo, all’oggetto di una specifica loro obbligazione.
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Testo massima n. 2
La nullità degli atti giuridici aventi per oggetto immobili costruiti senza concessione edilizia, ove da essi non risulti che l’acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione, sancita dall’art. 15 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, può essere dedotta e fatta valere in giudizio soltanto dall’acquirente, a tutela del cui interesse essa è stata prevista.
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