Cass. civ. n. 1340 del 9 febbraio 1994
Testo massima n. 1
La nullità del contratto è rilevabile d'ufficio solo nella controversia promossa per far valere diritti presupponenti la validità del contratto medesimo, in considerazione del potere-dovere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione, non anche nella diversa ipotesi in cui la domanda prescinda dalla suddetta validità, come nel caso in cui sia richiesto lo scioglimento del contratto per ragioni diverse dalla nullità, ostandovi il divieto di pronunciare ultra petita (nella specie il menzionato divieto è stato ritenuto operante, avendo l'attore chiesto lo scioglimento del contratto, per effetto di recesso ex art. 1385 c.c.).