Cass. civ. n. 23235 del 14 ottobre 2013

Testo massima n. 1


Il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato, anche implicito, come allorché il giudice di primo grado, accogliendo una domanda, abbia dimostrato di ritenere valido il contratto, e le parti, in sede di appello, non abbiano mosso alcuna censura inerente la sua validità. (Nel caso di specie, in applicazione di tale principio, si è ritenuto che il giudicato interno, formatosi sull'accoglimento della domanda contrattuale di rendiconto ex art. 2552 c.c., precludesse la questione sulla validità del contratto di associazione in partecipazione).

Testo massima n. 2


Il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato, anche implicito, come allorché il giudice di primo grado, accogliendo una domanda, abbia dimostrato di ritenere valido il contratto, e le parti, in sede di appello, non abbiano mosso alcuna censura inerente la sua validità. (Nel caso di specie, in applicazione di tale principio, si è ritenuto che il giudicato interno, formatosi sull'accoglimento della domanda contrattuale di rendiconto ex art. 2552 c.c., precludesse la questione sulla validità del contratto di associazione in partecipazione).

Testo massima n. 3


Il ricorso per cassazione proposto in via autonoma e principale dall'interveniente adesivo dipendente va esaminato come ricorso incidentale adesivo rispetto a quello della parte adiuvata, da intendersi quale ricorso principale, posto che il predetto interveniente - cui è preclusa l'impugnazione in via autonoma della sentenza sfavorevole alla parte adiuvata, salvo che per la statuizione di condanna alle spese giudiziali pronunziata nei suoi confronti - conserva in tal modo la sua posizione processuale secondaria e subordinata, potendo aderire all'impugnazione della parte adiuvata.

Normativa correlata