14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12320 del 25 novembre 1998
Testo massima n. 1
In presenza della causa estintiva della prescrizione del reato, l’obbligo del giudice di immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p. postula che le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell’imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento. Consegue, pertanto, che nel giudizio di cassazione, qualora venga riscontrato un vizio di motivazione della sentenza impugnata implicante il rinvio al giudice di merito, e le risultanze processuali siano tali da condurre a diverse interpretazioni, deve essere pronunciato l’annullamento senza rinvio in applicazione della causa estintiva della prescrizione quando sia decorso il relativo termine, in quanto il rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con l’obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato.
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Testo massima n. 2
Il rilascio di una concessione edilizia in senso difforme e contrario al piano urbanistico regionale e all’obbligo dei comuni di uniformarvisi, stabilito con legge regionale [ nella specie: art. 32, comma secondo, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 aprile 1968, n. 23 ] costituisce una tipica violazione di legge che può integrare il reato di abuso d’ufficio, di cui all’art. 323 c.p., nella formulazione introdotta dall’art. 1 della legge 16 aprile 1997, n. 234, se ne derivi, in stretta causalità, un vantaggio patrimoniale per il privato. [ Nella specie era stata rilasciata concessione edilizia che consentiva al privato l’edificazione di una volumetria superiore a quella prevista dal piano ].
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