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Art. 1230 — Novazione oggettiva

Art. 1230 — Novazione oggettiva

La obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso [ 1231 ss., 1320 ].

La volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 17328/2012

Poiché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'”animus novandi”, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'”aliquid novi”, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. L’esistenza di tali specifici elementi deve essere in concreto verificata dal giudice del merito, con un accertamento di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità solamente se è conforme alle disposizioni contenute negli artt. 1230, commi primo e secondo, e 1231 c.c., e se risulta congruamente motivato. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha escluso che, in presenza di contratti di lavoro a termine illegittimi, la successiva stipulazione di un contratto legittimo estingua il rapporto di lavoro venutosi a creare a seguito dell’illegittimità dei precedenti contratti a termine, in assenza di elementi che permettano di ritenere che le parti, con consapevolezza della conversione del precedente rapporto, abbiano inteso costituire un nuovo rapporto di lavoro).

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Cass. civ. n. 15980/2010

L’atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione ed il differimento della scadenza per il suo adempimento, non costituisce una novazione e non comporta, dunque, l’estinzione dell’obbligazione originaria, restando assoggettato, per la sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla validità; la novazione oggettiva esige invero l”‘animus novandi”, cioè l’inequivoca, comune, intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l”‘aliquid novi”, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, nella parte in cui aveva escluso la natura novativa di una convenzione intercorsa fra due società, in forza della quale una di esse rinunciava al suo credito fondato su mutuo pluriennale per oltre 65 mld. di lire, a fronte dell’immediato pagamento in suo favore della somma di circa
16,7 mld. di lire).

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Cass. civ. n. 8527/2009

La novazione non forma oggetto di un’eccezione in senso proprio, come si deduce dalla nozione e dalla disciplina quali delineate negli artt. 1230 – 1235 c.c., poste a raffronto con l’espressa previsione della non rilevabilità d’ufficio della compensazione (art. 1242 c.c.), e quindi il giudice può rilevare d’ufficio il fatto corrispondente, ove ritualmente introdotto nel processo. (Nella specie, la S.C., verificato, dalla sentenza impugnata e dai contenuti del motivo di ricorso, che gli elementi costitutivi della fattispecie novativa non erano stati ritualmente allegati e sottoposti all’accertamento del giudice, ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che, accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con il socio di una cooperativa, pacificamente non impedito dallo statuto della società, aveva escluso che detto rapporto dovesse ritenersi estinto per effetto della costituzione del rapporto sociale, stante l’ammissibile coesistenza dei due rapporti).

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Cass. civ. n. 1218/2008

L’atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione ed il differimento della scadenza per il suo adempimento, non costituisce una novazione e non comporta, dunque, l’estinzione dell’obbligazione originaria, restando assoggettato, per la sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla validità; la novazione oggettiva esige invero l’
animus novandi cioè l’inequivoca, comune, intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originaria obbligazione, sostituendola con una nuova e l’
aliquid novi inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha affermato il predetto principio, confermando la sentenza impugnata, con riguardo alla domanda proposta dal fideiussore per la restituzione delle somme pagate in eccedenza rispetto al limite originario dell’ammontare della garanzia, essendo risultato che la banca garantita aveva convenuto con il ricorrente il riscadenziamento dei pagamenti e l’assunzione di debito cambiario per maggiore importo, circostanze modificative del rapporto originario sufficienti a negare che il dedotto pagamento in eccesso fosse senza titolo).

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Cass. civ. n. 22339/2007

L’atto con il quale le parti convengono una modificazione accessoria di una precedente obbligazione, pur non costituendo una novazione e non comportando, dunque, l’estinzione dell’obbligazione originaria, ha, in ogni caso, natura contrattuale ed è soggetto, quindi, alle regole che ne prevedono l’annullabilità, con la conseguenza che, ove tale annullabilità sia stata eccepita soltanto riguardo all’atto negoziale modificativo e siffatta eccezione sia fondata, le obbligazioni nascenti dal contratto restano quelle antecenti alla modificazione. (Nella specie la S.C., enunciando l’anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito la quale, reputando irrilevante la natura novativa o meno dell’accordo di modificazione della durata dell’originario contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo stipulato tra due società, aveva, comunque, accolto l’eccezione di annullabilità del negozio modificativo — in quanto concluso in situazione di conflitto di interessi, giacché sottoscritto dalla persona fisica che, in quel momento, rivestiva la carica di amministratore di entrambe le società — e statuito sulla risoluzione della locazione come convenuta in base all’originario contratto).

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Cass. civ. n. 16038/2004

Poiché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l’
animus novandi, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l’
aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione. L’esistenza di tali specifici elementi deve essere in concreto verificata dal giudice del merito, con un accertamento di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità solamente se è conforme alle disposizioni contenute negli artt. 1230, commi primo e secondo, e 1231 c.c., e se risulta congruamente motivato.

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Cass. civ. n. 12039/2000

L’animus novandi, che dev’essere comune ad entrambe le parti e rappresenta la volontà di estinguere l’obbligazione precedente, costituisce elemento essenziale della novazione, che rispecchia lo specifico intento negoziale dei contraenti e dev’essere in concreto provato. Perché possa verificarsi novazione oggettiva di una precedente obbligazione occorre che vi sia un mutamento sostanziale dell’obbligazione e, cioè, che con la seconda obbligazione siano apportati alla prima cambiamenti riguardanti l’oggetto della prestazione o la natura giuridica dell’obbligazione che trasformino questa in una nuova obbligazione incompatibile con la prima. Consegue che non sussiste novazione nel caso in cui in un contratto di vendita vi sia la semplice modificazione del prezzo, fermi restando gli altri elementi.

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Cass. civ. n. 5117/1998

La modifica dell’oggetto del contratto integra una novazione quando dà luogo ad una nuova obbligazione incompatibile con il persistere della obbligazione originaria.

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Cass. civ. n. 4363/1995

La novazione quale modo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento implica la imprescindibile necessità che all’accordo novativo intervengano tutti i soggetti del rapporto che si intende modificare, non potendo alcuna modificazione verificarsi senza il concorso dell’
animus novandi degli autori del negozio originario.

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Cass. civ. n. 9620/1987

L’art. 1230, secondo comma, c.c., esigendo che l’
animus novandi risulti in modo non equivoco, non esclude che esso possa desumersi, per implicito, da fatti concludenti.

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Cass. civ. n. 5279/1983

Non integra novazione l’accordo con cui le parti regolano puramente e semplicemente le modalità relative all’esecuzione dell’obbligazione preesistente, senza alterarne l’oggetto o il titolo, avendo il nuovo negozio per oggetto soltanto modificazioni accessorie, a norma dell’art. 1231 c.c.

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Cass. civ. n. 5274/1983

La novazione oggettiva, quale modo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento, oltre a presupporre l’esistenza di un’obbligazione inadempiuta o adempiuta solo in parte, è caratterizzata dalla stretta connessione tra l’elemento oggettivo (diversità dell’oggetto o del titolo dell’obbligazione) e quello subiettivo o animus novandi (volontà risultante in modo non equivoco di estinguere la precedente obbligazione). Pertanto, per stabilire l’esistenza della novazione, l’
animus novandi non può desumersi puramente e semplicemente da un comportamento negativo (mancata protesta) od anche dall’adesione ad una diversa proposta contrattuale (nella specie: per fornitura di merce a prezzo diverso e maggiore rispetto a quello fissato in un precedente contratto parzialmente inadempiuto), ma dall’inequivoca manifestazione della comune intenzione di estinguere l’originaria obbligazione sostituendola con una nuova.

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Cass. civ. n. 2529/1983

Può aversi novazione oggettiva, ai sensi dell’art. 1230 c.c., anche quando le parti sostituiscano all’obbligazione originaria una nuova obbligazione, avente oggetto e titolo diverso, con l’intento inequivoco di estinguere la prima ancorché condizionatamente al puntuale adempimento dell’obbligazione nuova, non essendovi contrasto tra la natura ed i connotati della novazione oggettiva e la suddetta condizione posta dalle parti.

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Cass. civ. n. 3754/1978

In materia di novazione l’intento di estinguere l’obbligazione precedente con la creazione di una nuova deve risultare in maniera non equivoca da fatti incompatibili con la volontà di mantenere in vita l’obbligazione originaria.

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Cass. civ. n. 105/1973

La cessione di contratto, costituendo un negozio trilatero, può realizzare il mezzo tecnico per attuare la novazione soggettiva del rapporto originariamente posto in essere, ma solo con l’intervento di tutti i soggetti interessati e cioè del contraente cedente, del ceduto e del cessionario.

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