10 Gen Art. 1231 — Modalità che non importano novazione
Posted at 20:27h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo I – Delle obbligazioni in generale > Capo IV – Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dell’adempimento > Sezione I – Della novazione
Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l’apposizione o l’eliminazione di un termine [ 1183 ] e ogni altra modificazione accessoria dell’obbligazione non producono novazione [ 1823 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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