Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1218 del 21 gennaio 2008

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1218 del 21 gennaio 2008

Testo massima n. 1

L’atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione ed il differimento della scadenza per il suo adempimento, non costituisce una novazione e non comporta, dunque, l’estinzione dell’obbligazione originaria, restando assoggettato, per la sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla validità; la novazione oggettiva esige invero l’
animus novandi cioè l’inequivoca, comune, intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originaria obbligazione, sostituendola con una nuova e l’
aliquid novi inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. [ Nella specie, la S.C. ha affermato il predetto principio, confermando la sentenza impugnata, con riguardo alla domanda proposta dal fideiussore per la restituzione delle somme pagate in eccedenza rispetto al limite originario dell’ammontare della garanzia, essendo risultato che la banca garantita aveva convenuto con il ricorrente il riscadenziamento dei pagamenti e l’assunzione di debito cambiario per maggiore importo, circostanze modificative del rapporto originario sufficienti a negare che il dedotto pagamento in eccesso fosse senza titolo ].

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze