14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 13294 del 21 giugno 2005
Testo massima n. 1
In tema di compravendita l’impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano la cosa inidonea all’uso cui è destinata [ ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico ] di per sé non dà vita a una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva [ novazione oggettiva: art. 1230 c.c. ], dell’originaria obbligazione di garanzia [ art. 1490 c.c. ], ma consente al compratore di essere svincolato dai termini di decadenza e dalle condizioni di cui all’art. 1495 c.c., ai fini dell’esercizio delle azioni edilizie [ risoluzione del contratto o riduzione del prezzo ] previste in suo favore [ art. 1492 c.c. ], sostanziandosi tale impegno in un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione [ art. 2944 c.c. ].
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