Cass. civ. n. 280 del 5 febbraio 1971
Testo massima n. 1
Una clausola è esclusiva o limitativa della responsabilità contrattuale qualora stabilisca che il contraente, se non adempirà puntualmente la prestazione promessa, non incorrerà, o incorrerà solo limitatamente nelle sanzioni conseguenti alla sua inadempienza. Non sono pertanto clausole limitatrici di responsabilità quelle che specificano, delimitandolo, l'oggetto della prestazione promessa dal contraente, senza affatto escludere, né in tutto né in parte le sanzioni previste dalla legge o dal contratto per l'eventuale suo inadempimento.