14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 34889 del 16 agosto 2016
Testo massima n. 1
Il richiamo operato dall’art. 163 cod. proc. pen. all’art. 157 cod. proc. pen. in ordine alle formalità da osservare per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto deve essere inteso come limitato alla sola individuazione dei soggetti potenziali consegnatari dell’atto e non invece al luogo o alle modalità di notificazione. [ Fattispecie in cui la Corte, attesa l’impossibilità di effettuare la notificazione nel domicilio dichiarato, ha ritenuto legittima la consegna dell’atto al difensore ai sensi dell’art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]