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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 20808 del 7 ottobre 2010

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 20808 del 7 ottobre 2010

Testo massima n. 1

In tema di responsabilità contrattuale, il debitore che si avvale nell’adempimento dell’obbligazione dell’opera di terzi risponde dei fatti dolosi e colposi di questi, sicché, ove si tratti di fatto doloso dell’ausiliario, il debitore è responsabile anche per i danni non prevedibili e tale responsabilità [ al pari di quella per colpa grave ] non può, ai sensi dell’art. 1229 c.c., essere esclusa o limitata sulla base di un patto preventivo. [ Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la responsabilità di una società di spedizione per il fatto doloso di un proprio incaricato alla consegna di un plico, dal predetto abbandonato in un ufficio, facendo figurare l’avvenuta consegna tramite la falsificazione della firma del soggetto addetto al ritiro della corrispondenza, rilevando che la clausola delle condizioni generali di abbonamento al servizio di recapito, concernente l’esclusione della responsabilità della società medesima per atti, inadempimenti od omissioni dei soggetti incaricati al trasporto delle cose oggetto di spedizione, era affetta da nullità ].

Testo massima n. 2

La responsabilità del vettore nei confronti del mittente [ o del subvettore nei confronti del subcommittente ] per la perdita della merce non è esclusa o attenuata dalla omessa indicazione da parte del mittente della natura, quantità o peso di tale merce a norma dell’art. 1683 c.c. se manchi ogni collegamento causale tra l’omissione o inesattezza delle indicazioni predette ed il fatto che ha determinato la predetta perdita. [ Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel riconoscere la responsabilità di una società di spedizione per la mancata consegna a destinazione di un plico contenente una domanda di partecipazione ad una gara di appalto, aveva escluso ogni collegamento causale tra l’omissione delle indicazioni relative al contenuto di detto plico, ed ai termini della sua consegna, ed il fatto doloso dell’ausiliario della società anzidetta, consistito nell’abbandono del plico stesso in un ufficio, per poi far figurare l’avvenuta consegna tramite la falsificazione della firma del soggetto addetto al ritiro della corrispondenza ]. 

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