Cass. civ. n. 19667 del 22 dicembre 2003

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Ancorché il regolamento di giurisdizione non costituisca mezzo di impugnazione, esso comporta nondimeno la necessità di concentrare in un unico giudizio tutte le questioni attinenti alla giurisdizione, con la conseguenza che l'intimato, il quale intenda proporre a sua volta tale regolamento, deve farlo nelle forme e nel termine del ricorso incidentale ai sensi dell'art. 371 c.p.c., al quale rinvia l'art. 41 dello stesso codice.

Testo massima n. 2


Sono attribuiti alla Corte dei Conti i giudizi di responsabilità amministrativa, per fatti commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, ultimo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, anche nei confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici (restando invece per tali enti esclusa la responsabilità contabile), essendo irrilevante il fatto che detti enti - soggetti pubblici per definizione, istituiti per il raggiungimento di fini del pari pubblici attraverso risorse di eguale natura - perseguano le proprie finalità istituzionali mediante un'attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato. (Nella specie, il giudizio di responsabilità per danno erariale era stato promosso dal procuratore regionale della Corte dei Conti nei confronti del presidente e degli altri componenti del Consiglio di amministrazione nonché di dipendenti del Consorzio comprensoriale del Chietino per la gestione di opere acquedottistiche - istituito tra vari Comuni ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 - per fatti attinenti allo svolgimento di un'operazione finanziaria dell'Ente, e dunque all'attività imprenditoriale dello stesso).

Normativa correlata