17 Mar Articolo 41 Codice di procedura civile — Regolamento di giurisdizione
Finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado [ 277 ], ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all’articolo 37 [ 374, 382 ]. L’istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all’articolo 367.
La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge alla amministrazione stessa, finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato [ 324 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 4997/2018
Ai fini della verifica della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione nella pendenza del giudizio di primo grado, e della sua conseguente ammissibilità, assume rilievo la data della notifica e non del deposito del ricorso ad esso finalizzato.
Cass. civ. n. 4235/2018
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ove le parti di un contratto di compravendita immobiliare contraddicano sull’adempimento dell’obbligazione assunta da una di esse al fine di realizzare un progetto stabilito da una convenzione urbanistica attuativa del Piano Regolatore Generale. In tale ipotesi, infatti, la violazione della convenzione è invocata unicamente per contestare un inadempimento privatistico produttivo di danno patrimoniale, ed i diritti azionati riguardano la sfera giuridica di soggetti privati e non sono condizionati dal potere amministrativo, il cui esercizio non è posto in discussione e la cui cognizione sul vincolo confermativo del territorio ha mero carattere incidentale, costituendo uno dei parametri di valutazione ed accertamento dell’inadempimento e della responsabilità fatta valere. (Fattispecie relativa a compravendita di terreno immobiliare con previsione, a carico di una parte, dell’obbligo di asservimento – poi rimasto inadempiuto – di alcune particelle, nell’ottica della realizzazione di un centro commerciale previsto della convenzione urbanistica).
Cass. civ. n. 2144/2018
La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, prevista dall’art. 41, comma 1, c.p.c. – che di regola si verifica, non al momento della pubblicazione del provvedimento decisorio nel merito in primo grado, ma da quello (precedente) in cui la causa viene trattenuta in decisione – non opera allorché il giudice, dopo aver trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, sospenda il processo ai sensi dell’art. 367 c.p.c., posto che, in questo caso, per effetto del provvedimento di sospensione, la pronuncia sul regolamento recupera la funzione di consentire una sollecita definizione della questione sulla giurisdizione.
Cass. civ. n. 21185/2017
È inammissibile il regolamento di competenza avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione affermi o neghi la propria competenza, dato che, in virtù della specialità della disciplina del processo esecutivo, i vizi dei provvedimenti adottati dal giudice dell’esecuzione nell’esercizio dei suoi poteri di gestione possono essere fatti valere, oltre che attraverso l’istanza di revoca, solo attraverso il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 18977/2017
Il principio di inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione proposto con un unico atto con riguardo a processi formalmente e sostanzialmente distinti, tali da non consentire l’individuazione del procedimento per il quale deve statuirsi sulla giurisdizione, non trova applicazione ove i due giudizi di cui si tratta siano assolutamente identici per soggetti, “petitum” e “causa petendi”. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il regolamento ex art. 41 c.p.c. proposto dalla stessa parte che aveva introdotto due procedimenti identici, l’uno davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e l’altro davanti al giudice amministrativo, per ottenere l’annullamento di un provvedimento dell’Autorità di bacino dei laghi d’Iseo, Moro ed Endine).
Cass. civ. n. 14649/2017
La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, posta dall’art. 41, comma 1, c.p.c., opera solo in presenza di una sentenza emessa dal giudice italiano, e non anche di un lodo pronunciato da arbitri stranieri, atteso che la condizione di esperibilità posta dalla menzionata disposizione è relazionata alla pendenza del giudizio di merito, da intendersi quale giudizio nel corso del quale è stato proposto il regolamento.
Cass. civ. n. 11983/2017
In sede di regolamento preventivo di giurisdizione, si configura il litisconsorzio necessario processuale relativamente a tutte le parti del processo cui si riferisce la richiesta di regolamento.
Cass. civ. n. 9283/2017
Il regolamento preventivo di giurisdizione non può più proporsi dal momento in cui la causa sia stata trattenuta per la decisione di merito, segnando tale momento l’inizio dei poteri decisori del giudice, con apertura di una fase, inibita all’attività delle parti, che si conclude nella pubblicazione della sentenza e nella conseguente impossibilità che, dopo quel momento, il regolamento suddetto possa assolvere la sua funzione di favorire una sollecita definizione del processo. Ne consegue che il menzionato regolamento non è precluso dalla circostanza che la causa, precedentemente introitata per la decisione del merito, sia rimessa sul ruolo istruttorio per ulteriori adempimenti, venendo meno, in siffatta ipotesi, la stretta correlazione tra il trattenimento in decisione e la decisione stessa, e neppure quando la questione di giurisdizione sia stata delibata, in via incidentale, in un provvedimento privo di natura decisoria ed avente carattere meramente istruttorio.
Cass. civ. n. 4219/2017
È ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione qualora, nel corso del giudizio di primo grado, il giudice abbia statuito negativamente sull’eccezione di difetto di giurisdizione senza previamente invitare le parti a precisare le conclusioni, atteso che un tale provvedimento ha natura meramente ordinatoria e, pertanto, non preclude la proposizione del regolamento suddetto.
Cass. civ. n. 3557/2017
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile, per carenza di interesse ad agire, quando non sussista alcun elemento, di fatto o di diritto, che possa far dubitare della giurisdizione del giudice adito e nessuna delle parti ne contesti la corretta individuazione. (Nella specie, la ricorrente, in difetto di contestazione sulla giurisdizione del giudice ordinario, adito per il riconoscimento di “compensazioni per obblighi di servizio” nell’ambito di un contratto di affidamento provvisorio dei servizi extraurbani di trasporto pubblico locale, aveva motivato il proposto regolamento ex art. 41 c.p.c. sulla base della diversa qualificazione, in termini di concessione anziché di appalto, data dalla controparte al rapporto, per giustificare la propria facoltà di riduzione “ex post” delle somme dovute per dette compensazioni, e che avrebbe potuto ingenerare un dubbio nel giudice di merito sulla giurisdizione, nonostante questa, pur accedendo a tale ricostruzione, avrebbe dovuto essere comunque radicata in capo al giudice ordinario, ex art. 133, comma 1, lett. c ], del D.Lgs. n. 104 del 2010).
Cass. civ. n. 15200/2015
È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto, nell’ambito di una procedura concorsuale, in pendenza del giudizio di opposizione avverso il decreto del giudice delegato che abbia ammesso o escluso, in tutto o in parte, la pretesa creditoria ex art. 95, terzo comma, legge fall., non essendo più utilizzabile lo strumento di cui all’art. 41, primo comma, cod. proc. civ., quando il giudice del merito abbia reso una decisione anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, laddove il suddetto provvedimento del giudice delegato ha natura decisoria, è idoneo, ove non tempestivamente opposto, ad acquisire efficacia di giudicato endoprocedimentale e l’eventuale successiva opposizione instaura un giudizio diverso da quello concluso mediante esso.
Cass. civ. n. 15155/2015
È ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nel corso del procedimento possessorio, ancorché, nella fase sommaria o in sede di reclamo, sia stata risolta, in senso affermativo o negativo, una questione attinente alla giurisdizione, trattandosi di provvedimento che mantiene carattere di provvisorietà ed essendo comunque possibile richiedere la prosecuzione del giudizio, ai sensi dell’art 703, comma 4, c. p.c., per la rivalutazione della stessa questione. In difetto, tuttavia, di istanza di parte per la fissazione del giudizio di merito, non è proponibile il ricorso ex art. 41 c.p.c., in quanto l’interesse a promuovere l’accertamento sulla giurisdizione postula necessariamente la pendenza di un processo.
Cass. civ. n. 14041/2014
La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dall’emanazione di un provvedimento cautelare in corso di causa, poiché questo non costituisce sentenza, neppure qualora risolva contestualmente la questione di giurisdizione, tranne che la questione medesima sia stata riferita al solo procedimento cautelare e il regolamento sia stato proposto per ragioni che attengono ad esso in via esclusiva.
Cass. civ. n. 10823/2014
Proposto regolamento preventivo di giurisdizione, la sentenza emessa, nelle more, dal giudice di merito (nella specie, dichiarativa del fallimento) è condizionata alla conferma del potere giurisdizionale e, dunque, non preclude la decisione sul regolamento medesimo in quanto inidonea a far venire meno l’interesse del ricorrente a coltivare il regolamento.
Cass. civ. n. 584/2014
La pronuncia, da parte del giudice amministrativo, sull’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato con il giudizio principale, non rende inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, proposto con riguardo a tale giudizio, ancorché nell’ordinanza che abbia provveduto sull’istanza cautelare sia stata delibata la questione di giurisdizione.
Cass. civ. n. 24153/2013
In presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l’eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all’arbitrato rituale in conseguenza delle disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito, dando così luogo ad una questione di giurisdizione e rendendo ammissibile il regolamento preventivo di cui all’art. 41 c.p.c., precisandosi, peraltro, che il difetto di giurisdizione nascente dalla presenza di una clausola compromissoria siffatta può essere rilevato in qualsiasi stato e grado del processo a condizione che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana, e dunque solo qualora questi, nel suo primo atto difensivo, ne abbia eccepito la carenza.
Cass. civ. n. 22382/2011
Il regolamento preventivo di giurisdizione non può essere richiesto dopo che sia stata resa una decisione idonea a definire il giudizio, come quella attinente alla giurisdizione o ad altra questione pregiudiziale o preliminare, preclusiva o meno dell’ulteriore corso del giudizio nel grado. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il regolamento proposto ex art. 41 c.p.c. in un giudizio per resa del conto dinanzi alla Corte dei conti, sezione regionale, dopo che tale giudice, nel contraddittorio della parte e decidendo sulla questione di giurisdizione da essa sollevata, si era pronunciato in modo espresso su di essa, in motivazione e in dispositivo, con provvedimento, sottoscritto da presidente e relatore, avente natura di sentenza ex art. 279 c.p.c.).
Cass. civ. n. 13639/2011
Il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile in una controversia tra privati, ancorché il giudice adito debba vagliare aspetti di pubblico interesse, disapplicare provvedimenti amministrativi, ovvero valutarne in via meramente incidentale la legittimità, in quanto, attesa l’estraneità della P.A. al giudizio, le suddette questioni attengono al merito e non alla giurisdizione.
Cass. civ. n. 19256/2010
In tema di regolamento di giurisdizione, ai sensi dell’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (applicabile “ratione temporis” alla fattispecie) – ma anche in costanza della disciplina processuale antecedente – il giudice adito sulla controversia non può investire direttamente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione della risoluzione di una questione di giurisdizione, ma è tenuto a statuire sulla stessa ai sensi dell’art. 37 c.p.c., giacché il citato art. 59 impone che già altro giudice abbia declinato la propria giurisdizione a favore di quello successivamente investito mediante “translatio iudicii”, potendo solo quest’ultimo rimettere d’ufficio la questione alla decisione delle Sezioni Unite fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito, sempre che, nelle more, le medesime Sezioni Unite non abbiano già statuito al riguardo. Ne consegue che ove il difetto di giurisdizione sia stato dichiarato dal giudice ordinario in sede cautelare, il giudice amministrativo successivamente adito non può sollevare d’ufficio il regolamento di giurisdizione atteso che, avendo il provvedimento cautelare ancorché emesso ai sensi dell’art. 700 c.p.c., natura strumentale rispetto al giudizio di merito a cognizione piena anche dopo la riforma processuale introdotta con la legge n. 80 del 2005, il procedimento davanti al giudice amministrativo è il primo giudizio di merito ai fini del rilievo del difetto di giurisdizione. Pertanto, tale giudice, ancorché successivamente adito non può essere considerato quello dinanzi al quale, ai sensi del terzo comma dell’anzidetto art. 59, la “causa è riassunta”, né in tal caso può parlarsi di “successivo processo” ai sensi del secondo comma dello stesso art. 59, ma detto giudice è da considerarsi il giudice della causa di merito, tenuto, a statuire sulla questione di giurisdizione ex art. 37 c.p.c..
Cass. civ. n. 18052/2010
È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione col quale il ricorrente alleghi che né il giudice amministrativo, né quello ordinario, né alcun altro giudice statale sia competente a conoscere della controversia, in quanto la giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce una questione non di giurisdizione, ma di merito. (Nella specie era stato dedotto il difetto assoluto di giurisdizione di qualsiasi giudice statale a conoscere della legittimità dell’estromissione dall’attività di un arbitro decisa dalla Associazione Italiana Arbitri e dalla Federazione Gioco Calcio).
Cass. civ. n. 16193/2010
Nelle ipotesi in cui la tutela giurisdizionale sia chiesta per fasi progressive, la decisione di merito emessa nel giudizio primario vale a fissare la giurisdizione del giudice che tale decisione ha emesso anche per i giudizi direttamente dipendenti. Ne consegue che, dopo che sia stata pronunciata condanna generica al risarcimento del danno, non è ammissibile neppure il regolamento preventivo di giurisdizione nel corso del giudizio diretto alla liquidazione del danno stesso, restando irrilevante altresì l’entrata in vigore di uno “jus superveniens” determinante un nuovo criterio di riparto della giurisdizione (nella specie, per la trasformazione del debitore da soggetto pubblico a privato), che non dispiega alcun effetto di fronte ad un giudicato sostanziale, il quale, comportando che sul medesimo rapporto non abbiano a pronunciare giudici appartenenti ad ordini diversi di giurisdizione, prevale sull’applicabilità del diritto sopravvenuto.
Cass. civ. n. 2716/2010
Il principio, secondo cui l’art. 41, comma primo, c.p.c. deve essere interpretato nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato, anche se solo limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione, è rimasto fermo anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha disciplinato la ” translatio iudicii”, risultandone anzi da quest’ultima rafforzato, sia perché le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione sono rimaste immutate in virtù del comma terzo, ultima parte, del suddetto art. 59, sia perché, anche nel nuovo sistema processuale in materia di giurisdizione, il legislatore ha inteso conservare la natura non impugnatoria del rimedio del regolamento preventivo, la cui funzione continua ad essere proprio quella di prevenire decisioni impugnabili o possibili conflitti reali o virtuali di giurisdizione, e, quindi, quella di soddisfare un’esigenza di rispetto della compresenza nell’ordinamento di ordini giudiziali distinti
Cass. civ. n. 25798/2009
Il giudice che intenda pronunciare separatamente sulla giurisdizione o sulla competenza deve invitare le parti a precisare le conclusioni, sicché, il provvedimento che abbia emesso in difetto di detto invito assume natura meramente ordinatoria. Ne consegue che la pronuncia con cui il giudice di pace abbia statuito (come nella specie) sull’eccezione di difetto di giurisdizione senza previamente invitare le parti a precisare le conclusioni ha natura di ordinanza e non è, come tale, preclusiva del regolamento di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c.
Cass. civ. n. 25256/2009
La preclusione all’esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., per effetto di una decisione nel merito in primo grado, si verifica non dal momento della pubblicazione mediante deposito di tale decisione, ma da quello, precedente, in cui la causa viene trattenuta per la sentenza, momento che, segnando il radicamento dei poteri decisori del giudice, osta a che il regolamento medesimo possa assolvere la funzione di una sollecita definizione della questione di giurisdizione investendone in via preventiva la Suprema Corte. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione notificato lo stesso giorno in cui il giudice di merito aveva trattenuto la causa per la decisione per decidere sull’eccezione di difetto di giurisdizione).
Cass. civ. n. 6057/2009
Il ricorso per regolamento di giurisdizione è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, allorché, successivamente alla sua proposizione e nelle more del procedimento di cassazione, il giudice amministrativo abbia, nel relativo giudizio, pronunciato sentenza di primo grado. (Nel caso di specie il giudice aveva dichiarato il ricorso improcedibile ed inammissibile, anche respingendo nel merito).
Cass. civ. n. 19601/2008
Il regolamento preventivo di giurisdizione, inammissibile in pendenza di un processo di esecuzione, è invece proponibile nell’ambito del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, che, pur essendo occasionato da un procedimento esecutivo, si configura come un vero e proprio giudizio di cognizione sull’esistenza del credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, in quanto risponde all’esigenza di certezza sull’ammontare del credito stesso, si svolge secondo le regole normali del giudizio di cognizione (art. 548 c.p.c. ) e si conclude con una sentenza di accertamento dell’esistenza del credito (art. 549 c.p.c. ), soggetta ai normali rimedi impugnatori.
Cass. civ. n. 16540/2008
Il conflitto positivo o negativo di giurisdizione fra i giudici speciali o tra questi e i giudici ordinari presuppone, per la sua applicazione, che giudici appartenenti ad ordini giurisdizionali diversi abbiano emesso una pronuncia (nella specie declinatoria ) del proprio potere di decidere la causa sulla base degli elementi dedotti ed allegati dalla parte, ma non ancora effettivamente accertati ; pertanto, ricorre tale ipotesi anche allorchè la pronuncia declinatoria del giudice (nella specie del giudice ordinario ) sia stata preceduta dall’acquisizione di documenti, sempre che tale circostanza non abbia comportato alcun accertamento del medesimo giudice riguardo al merito della domanda.
Cass. civ. n. 8738/2008
È ammissibile il regolamento di giurisdizione proposto in relazione ad una causa che successivamente sia stata riunita ad altre, anche se in una di queste sia stata emessa sentenza parziale, non essendo quest’ultima ostativa, in quanto con il ricorso si chiede una pronuncia definitiva sulla giurisdizione da determinarsi, ai sensi dell’art. 386 c.p.c., sulla base dell’oggetto della domanda, che è quella dell’atto di citazione della causa originaria e non degli atti introduttivi delle cause riunite.
Cass. civ. n. 8266/2008
È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nell’ambito del giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza di merito per incompletezza del contraddittorio; poiché, infatti, l’art. 41 c.p.c. consente tale regolamento finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, non rileva che in sede di rinvio siano stati chiamati in causa altri soggetti, poiché la pronuncia cassata è pur sempre una pronuncia di merito.
Cass. civ. n. 26109/2007
A seguito della formulazione dell’art. 367 c.p.c., così come introdotta dall’art. 61 della legge n. 353 del 1990, il disposto dell’art. 41 c.p.c. deve essere interpretato nel senso dell’inammissibilità del regolamento di giurisdizione proposto in pendenza di un processo di esecuzione, dovendo l’ambito di applicazione del detto rimedio processuale ritenersi circoscritto entro i confini del processo di cognizione, rispetto al quale soltanto è possibile riconoscere l’esistenza di un giudice istruttore e di un collegio, mentre nel processo esecutivo esiste solo un giudice dell’esecuzione. Conseguentemente, neppure nei giudizi di opposizione che si inseriscono nel corso dell’esecuzione risulta ammissibile il suddetto regolamento giacché la decisione che può essere chiesta con l’istanza atterrebbe, in astratto, solo alla giurisdizione a conoscere dell’opposizione, che, peraltro, non può che spettare al giudice ordinario una volta che il processo esecutivo sia iniziato dinanzi a lui.
Cass. civ. n. 14389/2007
È inammissibile il regolamento di giurisdizione proposto successivamente alla reiezione di un’istanza cautelare per difetto di giurisdizione del giudice ordinario non seguita dall’instaurazione di una causa di merito, non potendo proporsi il regolamento in relazione ad una vertenza ipotetica.
Cass. civ. n. 10941/2007
Il provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell’art. 648 c.p.c., non ha carattere definitivo e decisorio ed è inidoneo a contenere una statuizione sulla giurisdizione su cui possa formarsi il giudicato; esso, pertanto non preclude la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione.
Cass. civ. n. 22521/2006
Ogni volta che il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia si è in presenza non già di un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvibile con istanza di regolamento preventivo di cui all’art. 41 c.p.c.) ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione che, ai sensi dell’art. 362, secondo comma, n. 1, c.p.c., può essere denunziato alle Sezioni Unite della Suprema Corte — con atto soggetto agli stessi requisiti formali del ricorso per cassazione — in «ogni tempo» e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunzie in contrasto sia o meno passata in giudicato.
Cass. civ. n. 15204/2006
È ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione diretto ad individuare, a seguito della proposizione di analoghe impugnazioni dinanzi alla corte d’appello e al Consiglio di Stato, quale sia il giudice, ordinario o amministrativo, cui è devoluta la cognizione dell’impugnazione del lodo arbitrale (emesso, nella specie, in controversia concernente diritti soggettivi che sarebbe stata affidata, se non fosse stata deferita in arbitri, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).
Cass. civ. n. 6578/2006
Il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile fino a quando non sia intervenuta una pronuncia di merito, nello stesso o anche in altro giudizio tra le parti vertente sulla medesima questione sostanziale, ed è quindi inammissibile il regolamento promosso in una causa avente ad oggetto la determinazione del prezzo di affrancazione di un bene concesso in enfiteusi dopo che, tra le medesime parti, era stata definita la causa per la determinazione del relativo canone.
Cass. civ. n. 12792/2005
Ove — pendente tra le stesse parti, dinanzi ad un giudice straniero, una domanda asseritamente avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo ovvero una causa ipotizzata come pregiudiziale senza che il processo dinanzi al giudice italiano sia stato sospeso ai sensi dell’art. 7 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato — il giudizio dinanzi al giudice straniero si sia nel frattempo concluso con sentenza passata in giudicato, la valutazione dell’efficacia di tale sentenza si pone come pregiudiziale rispetto alla decisione sulla giurisdizione del giudice italiano di cui le Sezioni Unite della Corte di cassazione siano investite in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, gli effetti di detta sentenza potendo rivelarsi preclusivi (quanto meno in parte) dell’ulteriore corso del giudizio e, in quanto tali, ostativi alla pronuncia di statuizioni sulla giurisdizione. Peraltro, allorchè la ricorrenza dei requisiti stabiliti dall’art. 64 della citata legge n. 218 del 1995, cui è subordinato il riconoscimento «automatico» dell’efficacia delle sentenze straniere, non sia pacifica tra le parti, essa non può essere accertata dalle Sezioni Unite (tale indagine involgendo l’esame di questioni diverse da quelle specificamente contemplate dall’art. 41 c.p.c. e richiedendo il ricorso a mezzi istruttori incompatibili con la struttura e le caratteristiche del giudizio di cassazione, di cui le parti possono invece avvalersi con pienezza di poteri nelle fasi di merito), con conseguente inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo.
Cass. civ. n. 8212/2005
La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che il Consiglio di Stato abbia provveduto, in sede di appello cautelare, sulla richiesta di sospensione degli atti impugnati di fronte al TAR, dinanzi al quale pende il giudizio di merito, in quanto il provvedimento reso sull’istanza cautelare è privo di carattere decisorio ed è inidoneo ad assumere forza di giudicato, anche ove, ai fini della pronuncia, abbia risolto, in senso negativo od affermativo, una questione attinente alla giurisdizione.
Cass. civ. n. 18263/2004
Quando, dopo la proposizione dell’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, intervenga la sentenza del giudice di primo grado (il quale non abbia ritenuto di sospendere il giudizio di merito) e tale sentenza sia impugnata, con atto rituale e tempestivo, dalla parte interessata, la quale nuovamente proponga con il ricorso ordinario, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., la questione di giurisdizione che ha formato oggetto della detta istanza di regolamento, l’impugnazione ordinaria non è preclusa per la pendenza del procedimento incidentale di cui all’art. 41 c.p.c., ma è ammissibile e fa sorgere il potere-dovere della Corte di cassazione di pronunciare sulle censure addotte e, tra queste, anche su quella concernente la giurisdizione. Posto che non è configurabile una doppia pronuncia del giudice di legittimità sulla stessa questione, ne consegue che, con la proposizione dell’impugnazione ordinaria ad opera della stessa parte che ha proposto l’istanza di regolamento e che faccia valere la questione di giurisdizione già sollevata con detta istanza, viene meno l’interesse della parte medesima al regolamento.
Cass. civ. n. 9802/2004
Il regolamento preventivo di giurisdizione, relativamente alle questioni sulla sussistenza o meno della giurisdizione italiana, presuppone, ai fini della relativa ammissibilità, che la detta questione sorga «nei confronti dello straniero» (così disponendo il secondo comma dell’art. 37 c.p.c., il quale, nonostante l’abrogazione disposta dall’art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del diritto internazionale privato, vale tuttora a delineare l’ambito applicativo del regolamento preventivo, atteso che il rinvio dell’art. 41 c.p.c. all’art. 37 dello stesso codice costituisce un rinvio recettizio, cioè un tipo di rinvio avente lo scopo d’inserire nella norma rinviante le disposizioni contenute nella norma di rinvio); ne consegue che deve ritenersi inammissibile, stante la natura straordinaria ed eccezionale dell’istituto, il regolamento di giurisdizione proposto per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, allorché le parti della causa di merito siano cittadini italiani, residenti e domiciliati in Italia.
Cass. civ. n. 9532/2004
Il regolamento preventivo di giurisdizione è proponibile con riguardo a giudizio di merito che sia pendente, e prima che in esso sia stata emessa una sentenza, anche soltanto sulla giurisdizione; non costituisce pertanto circostanza ostativa alla proponibilità del regolamento, nell’ambito di un giudizio possessorio, il fatto che il giudice abbia provveduto su una richiesta di provvedimento interdittale, atteso che tale provvedimento non costituisce sentenza, pur se, ai fini della relativa adozione, sia stata risolta, in senso affermativo o negativo, una questione attinente alla giurisdizione.
Cass. civ. n. 3948/2004
In caso di giudizio a litisconsorzio facoltativo promosso da più attori nei confronti della P.A. (nella specie, per l’annullamento di atti istitutivi di una procedura selettiva per progressione in carriera), la proposizione di regolamento preventivo di giurisdizione da parte di alcuni degli attori non determina la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri.
Cass. civ. n. 17301/2003
La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione è preclusa dalla circostanza che il giudice amministrativo abbia dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, l’istanza di condanna, in via provvisionale, al pagamento di somme di denaro, proposta ex art. 8 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (il quale richiama l’art. 186 bis c.p.c.), atteso che, in tal caso, la pronuncia sulla giurisdizione si riconnette ad un provvedimento che, a differenza di quello cautelare, non ha natura provvisoria e strumentale, ma definisce direttamente una parte del merito, per cui la statuizione sulla giurisdizione non è sottratta ad impugnazione (come sarebbe, invece, nella ipotesi di provvedimento cautelare).
Cass. civ. n. 15843/2003
La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, non opera nel caso in cui il giudice adito abbia, con ordinanza, affermato la propria giurisdizione, atteso che tale provvedimento, modificabile e revocabile, non costituisce la decisione finale del giudizio di primo grado, unico elemento ostativo alla proponibilità del mezzo preventivo; del resto, diversamente opinando, ed in palese contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., da un lato sarebbe vanificata l’esigenza di una pronta regolazione della giurisdizione (esigenza costituente il fondamento razionale dell’art. 41 c.p.c.), e dall’altro si lascerebbe la parte interessata sfornita di qualsiasi altro mezzo di tutela, anche di natura impugnatoria.
Cass. civ. n. 6954/2003
La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che il giudice adito per il merito abbia provveduto su una richiesta di provvedimento cautelare, in quanto il provvedimento reso sull’istanza cautelare non costituisce sentenza, anche ove, ai fini della pronuncia, abbia risolto in senso affermativo o negativo una questione attinente alla giurisdizione.
Cass. civ. n. 6349/2003
Il principio dell’inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione rivolto a far valere la carenza di giurisdizione del giudice adito, così come di ogni altro giudice della Repubblica Italiana, a fronte della presenza di un compromesso, o di una clausola compromissoria, che prevedano il ricorso ad un arbitro estero (e ciò sul rilievo dell’insorgenza, in tal caso di una questione, non già di giurisdizione, ma di merito), opera anche nel sistema risultante dalla Convenzione per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e ratificata con la L. 19 gennaio 1968, n. 62, atteso che l’art. II, terzo comma, di detta Convenzione non impone che il rinvio agli arbitri debba avvenire attraverso una declinatoria di giurisdizione, ma rimette agli ordinamenti degli Stati contraenti il meccanismo attraverso il quale il giudice adito si spoglia della causa, così consentendo che la questione sulla validità ed operatività della clausola arbitrale sia considerata dall’ordinamento processuale interno come attinente alla proponibilità della domanda, e non alla giurisdizione; detta norma convenzionale, d’altra parte, attribuendo a qualunque giudice adito il potere-dovere di verificare, in via assolutamente preliminare, la validità e l’operatività della clausola, esclude altresì che possa porsi un problema di giurisdizione del giudice italiano adito, rispetto al giudice straniero, a conoscere di detta questione.
Cass. civ. n. 3144/2003
La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione in un giudizio a cognizione piena non è preclusa dalla circostanza che il giudice adito (nella specie, una commissione tributaria) abbia provveduto su un’istanza di sospensione dell’esecuzione, ancorché, in occasione ed ai fini dell’emanazione di tale provvedimento avente carattere non definitivo (e quindi privo di attitudine al giudicato), la questione di giurisdizione sia stata risolta in un più ampio contesto, riferibile anche alla domanda di merito.
Cass. civ. n. 2062/2003
All’esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, la quale è preclusa dal momento in cui la causa viene discussa e trattenuta per la decisione di merito, non è di ostacolo il fatto che la causa sia stata riservata per l’adozione di provvedimenti provvisori, quali quelli interdittali nel giudizio possessorio in esito alla fase sommaria, destinati ad essere assorbiti dalla decisione di merito.
Cass. civ. n. 1127/2003
Nel procedimento previsto dall’art. 28 della legge n. 300 del 1970, l’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla pendenza del giudizio di opposizione avverso il decreto adottato dal giudice sull’istanza di repressione della condotta antisindacale, posto che tale decreto, fino al momento in cui è definito il giudizio di opposizione, è un atto processuale provvisorio, che non può contenere una statuizione implicita, concernente la giurisdizione, sulla quale possa formarsi il giudicato.
Cass. civ. n. 342/2003
La preclusione all’esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., per effetto di una decisione nel merito in primo grado, si verifica non dal momento della pubblicazione mediante deposito di tale decisione, ma da quello, precedente, in cui la causa viene trattenuta per la sentenza, il quale, segnando l’iter dei poteri decisori del giudice, osta a che il regolamento medesimo possa assolvere la funzione di una sollecita definizione della questione di giurisdizione investendono per saltum la Suprema Corte.
Cass. civ. n. 16044/2002
Non comporta una questione di giurisdizione la deduzione della esistenza di un compromesso o di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, da essa derivando, invece, l’improponibilità della domanda per rinuncia all’azione, atteso che, con l’arbitrato irrituale, è demandato agli arbitri lo svolgimento di una attività negoziale in sostituzione delle parti, e non certo l’esercizio di una funzione giurisdizionale.
Cass. civ. n. 14769/2002
La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che il giudice adito per il merito abbia emesso una decisione sulla validità della citazione introduttiva, atteso che tale provvedimento ha natura, non di sentenza, ma di ordinanza.
Cass. civ. n. 13918/2002
Il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile anche in relazione a procedimento oggetto di sospensione necessaria derivante dalla rimessione alla Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, posto che il giudizio di regolamento si svolge, ancorché fra le medesime parti, davanti a giudice diverso da quello che ha proposto la questione di legittimità costituzionale e, pur configurandosi come incidentale rispetto al giudizio a quo, introduce nondimeno un’autonoma fase del processo.
Cass. civ. n. 12248/2002
La questione relativa all’assoggettabilità o meno al fallimento di un imprenditore attiene al merito e non alla giurisdizione, non potendo essa implicare un ipotetico difetto di giurisdizione del tribunale fallimentare adito nemmeno nel caso in cui si prospetti l’assoggettabilità dell’imprenditore stesso a liquidazione coatta amministrativa, poiché l’eventuale fondatezza di tale ipotesi sarebbe destinata ad incidere soltanto sul contenuto della pronuncia del tribunale – che, anziché di fallimento, sarebbe dichiarativa, sic et simpliciter, dello stato di insolvenza della società, ex art. 195 legge fall. -. A tanto consegue, da un canto, l’inammissibilità dell’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione in tali termini proposti, dall’altro, la condanna, per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., dell’istante, atteso il principio secondo cui costituisce causa di responsabilità ex art. 96 cit. la proposizione di un regolamento di giurisdizione privo del riscontro preventivo (nell’esercizio di un minimo di elementare diligenza) dell’erroneità della propria tesi alla stregua della disciplina positiva e dello stato della giurisprudenza, integrando tale difetto di diligenza gli estremi di un comportamento processuale tanto funzionale ad un uso distorto del regolamento – evidentemente introdotto a fini meramente dilatori – quanto gravido di conseguenze pregiudizievoli per la controparte.
Cass. civ. n. 10723/2002
È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione rivolto a far valere la carenza di giurisdizione del giudice adito, così come di ogni altro giudice della Repubblica Italiana, a fronte della presenza di un compromesso, o di una clausola compromissoria, che prevedano il ricorso ad un arbitrato estero, determinandosi in tal caso l’insorgere di una questione, non già di giurisidizione (posto, che il dictum arbitrale è un atto di autonomia privata, non esercitando gli arbitri funzioni giurisidizionali), ma di merito, inerente all’accertamento, da effettuarsi dal giudice fornito di giurisdizione secondo i normali criteri di sua determinazione, della validità del patto prevedente l’arbitrato estero, il quale comporta la rinuncia ad ogni tipo di giurisidzione, sia essa italiana o straniera.
Cass. civ. n. 10691/2002
Il provvedimento con il quale il giudice disponga per l’ulteriore corso del processo, dopo aver dichiarato ammissibile un mezzo istruttorio, non è suscettibile di identificare un provvedimento con attitudine al giudicato sulla questione di giurisdizione precedentemente sollevata e non decisa dal medesimo giudice, stante la natura ordinatoria di detto provvedimento e la sua revocabilità ed atteso che, per aversi pronuncia definitiva sulla giurisdizione, è necessario un provvedimento irretrattabile da parte del giudice che lo ha emesso.
Cass. civ. n. 8157/2002
Il regolamento preventivo di giurisdizione è proponibile anche quando miri alla statuizione del difetto di giurisdizione di qualsiasi giudice.
Cass. civ. n. 6040/2002
La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, posta dall’art. 41, primo comma, c.p.c. è operante solo in presenza di una sentenza emessa dal giudice italiano, mentre non opera in ipotesi di sentenza pronunciata dal giudice starniero, la quale fa scattare meccanismi di raccordo affidati al altri istituti.
Cass. civ. n. 3385/2002
Il regolamento preventivo di giurisdizione (art. 41 c.p.c.) è un istituto di natura straordinaria ed eccezionale e può, pertanto, essere esperito limitatamente alle questioni di giurisdizione di cui all’art. 37 c.p.c., e si rende conseguentemente inammissibile in una controversia tra privati nella quale non sia coinvolta la P.A., ancorché il giudice adito debba vagliare situazioni di pubblico interesse ovvero disapplicare provvedimenti amministrativi, in quanto, attesa l’estraneità della P.A. al giudizio, tali vicende processuali attengono al merito del procedimento e non alla giurisdizione.
Cass. civ. n. 9650/2001
La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che il giudice adito per il merito sia stato richiesto anche di un provvedimento cautelare urgente di tutela del diritto azionato. (Nella specie, il giudice del lavoro, adito con ricorso per il merito contenente anche la richiesta di un provvedimento di urgenza, aveva respinto quest’ultima).
Cass. civ. n. 8745/2001
La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, non opera nel caso in cui il giudice, nel sollevare, con ordinanza, questione pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee, abbia esaminato, al solo fine di giustificare la rilevanza di tale questione, anche il profilo pregiudiziale di rito relativo alla propria giurisdizione, senza tuttavia pronunciare alcuna statuizione al riguardo; con la conseguenza che, in siffatta ipotesi, è ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione.
Cass. civ. n. 8744/2001
L’eccezione di difetto di giurisdizione fondata sull’esistenza di clausola compromissoria per arbitrato internazionale ai sensi della Convenzione di New York del 1958, non richiede l’adozione di formule sacramentali né la proposizione di un’espressa istanza di rinvio delle parti all’arbitrato, essendo implicita, nell’eccezione con cui si invoca l’applicazione di una clausola compromissoria, la richiesta di rinvio all’arbitrato, che il giudice adotta quale automatica conseguenza dell’accoglimento dell’eccezione
Cass. civ. n. 125/2000
A norma dell’art. 669 terdecies c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 1994, avverso i provvedimenti di accoglimento o di rigetto della misura cautelare è ammesso il reclamo al giudice processualmente sovraordinato, anche per motivi attinenti alla giurisdizione. Ne consegue che avverso detti provvedimenti è inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, sia perché trattasi di provvedimenti di natura provvisoria e strumentale contro i quali, non essendo consentito il ricorso ex art. 111 Cost., non può neppure ammettersi quello per regolamento, non potendo logicamente ritenersi che il giudice di legittimità possa per tal via risolvere a norma del citato art. 111 Cost.; sia perché la definizione del relativo procedimento nei tempi brevi fissati dall’art. 739 c.p.c. fa venir meno l’esigenza di una pronta decisione sulla questione della giurisdizione al di fuori di tale procedimento.
Cass. civ. n. 1205/2000
A norma dell’art. 41 c.p.c. il regolamento preventivo di giurisdizione deve intendersi precluso se è intervenuta una qualsiasi decisione in sede di merito, anche se limitata alla giurisdizione; peraltro, il ricorso per regolamento può essere convertito in ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, qualora ne contenga ogni requisito (nella specie la sentenza era stata resa su una domanda di opposizione agli atti esecutivi, suscettibile di essere impugnata ai sensi dell’art. 111 Cost. con ricorso per cassazione per violazione di legge e quindi per motivi attinenti la giurisdizione).
Cass. civ. n. 1124/2000
Il ricorso per regolamento di giurisdizione proposto in pendenza e nell’ambito di un processo di esecuzione deve essere dichiarato inammissibile, non potendosi più ritenere applicabile, in subiecta materia, per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, il principio secondo il quale, in qualsivoglia tipo di processo, al potere-dovere del giudice di rilevare il proprio difetto di giurisdizione corrisponde la speculare facoltà delle parti di chiedere alle Sezioni Unite della Suprema Corte una statuizione sulla questione relativa alla giurisdizione stessa. Pur costituendo l’esecuzione forzata uno degli aspetti della tutela giurisdizionale dei diritti, difatti, il disposto degli artt. 41, nuovo testo, c.p.c. («finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado ciascuna parte può chiedere alle Sezioni Unite della Corte che risolvano la questione di giurisdizione») e 367, primo comma, nuovo testo, stesso codice («una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell’art. 41 è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l’istanza manifestamente inammissibile — il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza»), non sembra, oggi, consentire interpretazione diversa da quella che ricostruisca il regolamento di giurisdizione come meccanismo strutturato per il solo processo di cognizione — postulando la prima delle due norme citate un processo evidentemente destinato a svolgersi per gradi, onde pervenire a decisioni aventi natura di sentenza; ed impiegando la seconda di esse nomenclature (giudice istruttore e collegio) anch’esse proprie del processo di cognizione, al fine di individuare il giudice cui spetta la decisione circa la sospensione del processo —, atteso che il processo esecutivo non conosce sviluppo «per gradi» o pronunce avanti natura di sentenza, né è diretto da un giudice che le relative disposizioni designino come «giudice istruttore» (bensì come giudice dell’esecuzione); con la conseguenza che il difetto di giurisdizione assume, in seno a detto processo, il ruolo di quelle situazioni che, nell’impedire al processo stesso di proseguire per la realizzazione del suo scopo, da un lato risultano costantemente rilevabili d’ufficio dal giudice, dall’altro non sono suscettibili di sanatoria e, perciò, legittimamente denunciabili dalla parte interessata mercé il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi proposto avverso qualsiasi, successivo provvedimento del giudice volto alla realizzazione della pretesa esecutiva, mentre il provvedimento che il giudice stesso adotti sul presupposto del proprio difetto di giurisdizione, assumendo, come contenuto, la dichiarazione che il processo non può proseguire, e, come natura giuridica, quella dell’atto esecutivo, è del pari suscettibile di opposizione agli atti. (Principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento ad una istanza di regolamento di giurisdizione proposta in relazione alla asserita incompetenza del giudice ordinario a dare esecuzione ad una sentenza di condanna al deposito dell’indennità dovuta, a titolo di espropriazione, da un ente pubblico: le Sezioni Unite della Corte hanno, nell’occasione, ulteriormente chiarito che la decisione che può essere chiesta con l’istanza di regolamento proposta nei giudizi di opposizione atterrebbe, in astratto, solo alla giurisdizione a conoscere dell’opposizione, che, peraltro, non può che spettare al giudice ordinario una volta che il processo esecutivo sia iniziato dinanzi a lui).
Cass. civ. n. 558/2000
Il giudizio per regolamento di giurisdizione ha come contraddittori necessari tutti i soggetti aventi qualità di parti nella pendente fase di merito, restando irrilevante che taluna di esse abbia sollevato eccezione di carenza di legittimazione passiva, per asserita estraneità al rapporto controverso, poiché tale eccezione pone una questione di titolarità del rapporto, e quindi di merito, rilevante esclusivamente nella relativa fase e non anche in quella di individuazione del giudice dotato della potestas judicandi.
Cass. civ. n. 527/2000
Anche nell’arbitrato rituale, la pronunzia arbitrale ha natura di atto di autonomia privata e correlativamente il compromesso si configura quale deroga alla giurisdizione. Pertanto, il contrasto sulla non deferibilità agli arbitri di una controversia per essere questa devoluta, per legge, alla giurisdizione di legittimità o esclusiva del giudice amministrativo costituisce questione, non già di giurisdizione in senso tecnico, ma di merito, in quanto inerente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria. Consegue che rispetto a siffatta questione è inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione di cui all’art. 41 c.p.c. sia nell’ambito del processo arbitrale che del giudizio d’impugnazione ex art. 828 c.p.c., essendo il relativo mezzo proponibile con esclusivo riferimento alle questioni di giurisdizione in senso tecnico giuridico riconducibili al paradigma dell’art. 37 c.p.c.
Cass. civ. n. 508/2000
È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione quando la richiesta dichiarazione del difetto di giurisdizione implica un giudizio di fatto e di diritto intorno ad una vicenda concreta (le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno così dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto da un magistrato il quale aveva presentato le dimissioni, accettate con conseguente collocamento in pensione, ed aveva successivamente impugnato tale provvedimento di accettazione e collocamento a riposo davanti al giudice amministrativo, per poi vedersi respingere l’istanza di revoca delle dimissioni da parte del Consiglio Superiore della Magistratura ed essere sottoposto a provvedimento disciplinare; le Sezioni Unite hanno stabilito che la questione circa il perdurare dell’appartenenza del magistrato all’ordine giudiziario, con riferimento alla complessa vicenda amministrativa che lo riguarda, ha natura di merito ed esclude l’ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione).
Cass. civ. n. 58/2000
A norma dell’art. 41 c.p.c. il regolamento preventivo di giurisdizione deve intendersi precluso se è intervenuta una qualsiasi decisione in sede di merito, anche se limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale; a tal fine non rileva quindi lo svolgimento di accertamenti tecnici preventivi, neanche se è avvenuta l’acquisizione dei relativi atti nel giudizio di merito.
Cass. civ. n. 15/2000
In presenza di compromesso, o clausola compromissoria, che prevedano il ricorso all’arbitrato, rituale o irrituale, la deduzione della devoluzione della controversia insorta al collegio arbitrale, e non al giudice ordinario, non configura una questione di giurisdizione, bensì, nel primo caso (arbitrato rituale), di competenza, nel secondo, di proponibilità della domanda, con la conseguenza che, in entrambi i casi, il regolamento di giurisdizione eventualmente proposto è inammissibile.
Cass. civ. n. 274/1999
Nell’ambito del sistema delineato dall’art. 21 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 ratificata in Italia con legge 21 giugno 1971, n. 804, come modificato dall’art. 8 della Convenzione di San Sebastian, mirante ad evitare la formazione di decisioni parallele e parzialmente contrastanti, in grado di ostare al riconoscimento e all’esecuzione reciproci, nel caso di domande proposte anche davanti al giudice di altro Stato contraente, non si pone alcune spazio per il profilarsi di una questione di giurisdizione e per la conseguente proponibilità di un regolamento preventivo di giurisdizione. Ed infatti, in tali ipotesi, il giudice italiano, sulla base di quanto stabilito dal citato art. 21, deve innanzitutto accertare se ricorra un’ipotesi di litispendenza — nella più ampia accezione, rispetto a quella dei singoli ordinamenti nazionali, elaborata dalla Corte di giustizia della CEE con sentenza 8 dicembre 1987 in causa 144/86 — e, in caso affermativo, quale delle due cause sia stata instaurata per prima. Quindi, ove accerti che il giudice preventivamente adito sia quello dell’altro Stato contraente, egli deve sospendere il procedimento davanti a sé in attesa che la competenza di detto giudice sia stata effettivamente accertata dallo stesso, e solo dopo di ciò potrà e dovrà dichiarare la propria «incompetenza» a favore di quello adito in prevenzione. Da ciò discende — appunto — che anteriormente allo svolgimento delle suindicate fasi, quella che si pone non è già una questione di giurisdizione, ma solo di litispendenza internazionale ai fini della prescritta sospensione.
Cass. civ. n. 100/1999
La pronuncia, da parte del Tribunale Amministrativo Regionale, sull’istanza incidentale di sospensione del provvedimento amministrativo impugnato con il giudizio principale, non rende inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, proposto con riguardo a tale giudizio, ancorché nell’ordinanza che abbia provveduto sull’istanza di sospensione (nella specie accogliendola) sia stata delibata la questione di giurisdizione con l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.
Cass. civ. n. 53/1999
Lo Stato estero il quale intenda sostenere che il pignoramento dei crediti per somme depositate presso una banca dalla propria ambasciata abbia ad oggetto crediti relativi a somme destinate a funzioni pubbliche e che quei crediti, per tale ragione, non sono suscettibili di espropriazione forzata, deve esperire l’opposizione all’esecuzione per impignorabilità e non già proporre il regolamento preventivo di giurisdizione invocando il difetto di giurisdizione esecutiva del giudice italiano; in tal caso, infatti, il regolamento, avendo ad oggetto una questione di merito attinente all’impignorabilità dei beni esecutati, si rende inammissibile.
Cass. civ. n. 45/1999
La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza (anche soltanto) limitata alla giurisdizione opera con esclusivo riferimento al regolamento proposto nell’ambito del medesimo processo, e non anche nel caso in cui esso venga richiesto nel corso del (diverso) giudizio successivamente instaurato per effetto della precedente pronuncia sulla giurisdizione. (Nella specie, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del G.O., l’attore aveva introdotto il nuovo giudizio presso il giudice amministrativo, dinanzi al quale il convenuto proponeva, a sua volta, ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ritenuto ammissibile dalla S.C. che ha, conseguentemente, enunciato il principio di diritto di cui in massima).
Cass. civ. n. 6/1999
Il regolamento preventivo di giurisdizione deve ritenersi ammissibile relativamente alle questioni sulla sussistenza o meno della giurisdizione italiana nei confronti di soggetti stranieri, pur dopo l’abrogazione dell’art. 37, secondo comma, c.p.c. da parte dell’art. 73 della legge 31 maggio 1995 n. 218, di riforma del diritto internazionale privato, poiché il rinvio dell’art. 41 c.p.c. all’art. 37 dello stesso codice per la determinazione del campo di applicazione del regolamento di giurisdizione costituisce un rinvio ricettizio, cioè un tipo di rinvio, largamente utilizzato nell’ambito di un medesimo testo normativo, avente lo scopo di inserire nella norma «rinviante», le disposizioni contenute nelle norme di rinvio; d’altra parte, l’art. 11 della L. n. 218/1995 non apporta significative innovazioni a quanto già disposto dall’art. 37, secondo comma, c.p.c. per quanto riguarda le modalità del rilievo del difetto di giurisdizione nei confronti dello straniero, né riduce l’ambito delle materie alle quali si applica l’art. 41 citato.
Cass. civ. n. 590/1999
Il regolamento di giurisdizione può essere chiesto nel procedimento possessorio anche prima della conclusione della fase sommaria; tuttavia la questione di giurisdizione che in tal modo si sottopone alle Sezioni Unite della Corte di cassazione non riguarda il potere del giudice di provvedere nell’ambito di tale fase sommaria, bensì quello di conoscere, nella fase di merito, del diritto dedotto in giudizio e pertanto la proposizione del ricorso per regolamento preventivo non sospende il dovere del giudice di pronunciare sulla domanda intesa ai provvedimenti interdittali.
Cass. civ. n. 11351/1998
Il regolamento di giurisdizione è proponibile nel giudizio di merito finché non sia stata pronunciata sentenza, e dunque anche qualora, nel giudizio possessorio, esaurita la fase volta all’adozione dei provvedimenti immediati, la causa sia proseguita per la decisione nel merito, in quanto il provvedimento reso sull’istanza cautelare, positivo e negativo che sia, non costituisce sentenza pur se ai fini della sua pronuncia sia stata risolta in senso affermativo o negativo una questione attinente alla giurisdizione.
Cass. civ. n. 7342/1998
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, nel caso in cui dopo la sua proposizione sia cessata la pendenza della controversia cui il regolamento si riferisce.
Cass. civ. n. 7131/1998
Il regolamento preventivo di giurisdizione, inammissibile nei procedimenti cautelari stante la reclamabilità del provvedimento, positivo o negativo, adottato a conclusione degli stessi, è invece ammissibile nei procedimenti possessori quando esso venga proposto prima di qualsivoglia decisione sul merito con lo scopo di accelerare e di anticipare le questioni di giurisdizione tramite la definitiva individuazione del giudice cui sia devoluta la controversia.
Cass. civ. n. 12654/1997
L’esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che la causa, introitata per la decisione del merito, venga rimessa sul ruolo istruttorio per ulteriori adempimenti, non potendo trovare applicazione in tal caso il principio per cui il regolamento di giurisdizione non può più proporsi dal momento in cui la causa sia stata trattenuta per la decisione di merito, atteso che l’anticipazione a tale momento della preclusione (testualmente fissata dalla legge con riferimento a quello della decisione) trova ragion d’essere nel fatto che esso segna l’inizio dell’iter dei poteri decisori del giudice, con apertura di una fase, inibita all’attività delle parti, che si conclude nella pubblicazione della sentenza, e nella conseguente impossibilità che dopo tale momento il regolamento preventivo possa assolvere la sua funzione di favorire una sollecita definizione del processo; laddove qualora la fase così apertasi si concluda con una decisione non conforme alla previsione normativa dell’art. 41 (in quanto, come nella specie, per un verso di carattere processuale, siccome relativa a diniego di sospensione del procedimento, e per altro verso di carattere cautelare, in quanto resa su reclamo avverso provvedimento di sequestro conservativo) viene meno la stretta correlazione fra il trattenimento in decisione e la decisione stessa e quindi la ragione di quella anticipazione, onde in tale ipotesi il momento preclusivo del regolamento preventivo deve individuarsi nel termine della ulteriore udienza di discussione fissata a seguito dell’esaurimento della fase istruttoria riapertasi.
Cass. civ. n. 6228/1997
La proposizione del regolamento di giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che il giudice adito per il merito abbia provveduto su una richiesta di provvedimento cautelare, declinando, solo con riferimento ad esso, la propria giurisdizione. (Nella specie il pretore del lavoro, adito con ricorso per il merito contenente anche la richiesta di un provvedimento di urgenza, nel denegare quest’ultimo, aveva rimesso le parti davanti a sé per la trattazione nel merito).
Cass. civ. n. 3125/1997
Nel procedimento cautelare riformato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione non solo nel caso in cui il suddetto procedimento sia stato introdotto ante causam, ma anche nelle ipotesi in cui esso sia stato instaurato in pendenza del processo di merito, ovvero contestualmente a questo, atteso che in ogni caso il provvedimento emesso all’esito del procedimento cautelare è soggetto a reclamo, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.
Cass. civ. n. 4220/1996
Il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile in riferimento ai procedimenti cautelari, poiché contro i provvedimenti di natura provvisoria e strumentale emessi a conclusione degli stessi, sia in caso di concessione della misura cautelare che (a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 669 terdecies c.p.c. di cui a Corte cost. n. 253 del 1994) di rigetto del ricorso, è ammesso il reclamo a un giudice processualmente sovraordinato, cioè un mezzo di impugnazione con cui la parte interessata può ottenere in tempi brevi anche il riesame della questione di giurisdizione. D’altra parte, non essendo consentito, neanche ex art. 111 Cost., il ricorso per cassazione contro i provvedimenti conclusivi dei procedimenti cautelari, non può ammettersi che la questione di giurisdizione sia sottoposta per altra via alla cognizione della Corte di cassazione. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile un regolamento preventivo di giurisdizione proposto nella pendenza di un procedimento diretto all’emissione di un provvedimento possessorio interdittale).
Cass. civ. n. 1473/1996
Il regolamento preventivo di giurisdizione (art. 41 c.p.c.) è previsto con limitato riferimento alle questioni di giurisdizione di cui all’art. 37 del codice di rito, cioè alle questioni attinenti alla giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della P.A. ed alla giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero; tale previsione, attesa la natura straordinaria ed eccezionale dell’istituto è tassativa e non può essere estesa ad ipotesi non contemplate dall’indicato art. 37. Pertanto, è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione in relazione ad un giudizio di nunciazione del quale non sia parte la P.A. e nel quale uno dei contendenti privati deduce l’impossibilità, per il giudice adito, di imporre la realizzazione di un giunto tecnico, trattandosi di questione attinente al merito della decisione, non prospettabile con il regolamento medesimo.
Cass. civ. n. 11298/1995
Il principio secondo cui il provvedimento per il regolamento preventivo di giurisdizione deve svolgersi nei confronti delle parti del giudizio di merito si applica anche nei confronti della parte che sia intervenuta in tale ultimo giudizio dopo la notificazione del ricorso per regolamento all’originario contraddittore del giudizio di merito, sempreché, all’atto dell’intervento, questo giudizio non risulti quiescente a seguito di emanazione del provvedimento di sospensione dello stesso.
Cass. civ. n. 7154/1994
La sentenza che statuisca esclusivamente sui presupposti processuali ed in particolare sulla competenza, sia pure compiendo un’indagine di merito nei limiti necessari alla qualificazione della domanda ai fini dell’accertata incompetenza, non può considerarsi pronuncia di merito, ai sensi dell’art. 41, comma 1, c.p.c., e, pertanto, non preclude l’esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione.
Cass. civ. n. 10999/1993
La sospensione del giudizio per effetto di rimessione alla Corte di giustizia della CEE, ex art. 177 del Trattato di Roma, di una questione interpretativa di norme comunitarie, non preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione, poiché non esclude la pendenza del processo e, mentre impedisce il compimento di atti propri di quel giudizio, non è di ostacolo al promovimento di un’autonoma fase processuale, diretta alla verifica del potere giurisdizionale del giudice adito.
Cass. civ. n. 7632/1993
Il pubblico dipendente che abbia già ottenuto il riconoscimento del proprio credito per stipendi ed accessori, quali gli interessi e la rivalutazione monetaria, dal giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva sul rapporto di impiego, può, in concorrenza col giudizio di ottemperanza per l’emanazione del titolo di spesa, procedere, per la realizzazione coattiva del credito fatto valere, ad esecuzione forzata, destinata a svolgersi davanti al giudice ordinario, senza che la questione — proponibile con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. — dell’esistenza o meno del titolo esecutivo ovvero della carenza dei requisiti di liquidità o esigibilità del credito si ponga come questione di giurisdizione denunciabile col rimedio del regolamento ex art. 41 c.p.c., essendo la giurisdizione stessa attribuita sempre al giudice ordinario nell’esecuzione forzata per crediti di somme di denaro, qualunque sia l’origine di tali crediti, salve soltanto le eccezioni espressamente previste dalla legge, come nel caso delle imposte.
Cass. civ. n. 1308/1993
Nel procedimento di estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile, ai sensi dell’art. 147 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, è ammissibile l’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto il procedimento medesimo comporta l’esercizio di potestà giurisdizionale e l’esperibilità del regolamento non trova ostacolo nella precedente dichiarazione di fallimento, alla cui fase il detto socio è estraneo.
Cass. civ. n. 13313/1992
Decisione nel merito, preclusiva, a norma dell’art. 41 primo comma c.p.c., del regolamento preventivo di giurisdizione, è quella che affermi o neghi, nel caso concreto, l’esistenza di una volontà di legge conforme alla pretesa dedotta in giudizio, sia pure con riferimento solo ad alcuni capi della domanda, ovvero quella che risolva questioni preliminari attinenti al merito o questioni pregiudiziali, come la sentenza che pronuncia sulla irricevibilità della domanda per tardività, in quanto la decadenza per inosservanza del termine implica non solo impossibilità per il giudice adito di pronunciarsi sul merito della lite, ma anche e soprattutto la definitiva sistemazione del rapporto sostanziale nei termini in cui è stato costituito del provvedimento impugnato, per modo che su tale rapporto non è più possibile alcun intervento della giurisdizione.
Cass. civ. n. 12078/1992
Il regolamento preventivo di giurisdizione, previsto dall’art. 41 c.p.c. con limitato effetto alle questioni di giurisdizione di cui all’art. 37 è, stante la natura straordinaria ed eccezionale dell’istituto, inammissibile ove proposto in una controversia fra privati per far valere l’improponibilità della domanda sotto il profilo della carenza nell’ordinamento di una norma che riconosca e tuteli la posizione soggettiva dedotta in giudizio, attenendo tale contestazione al fondamento della domanda stessa e non alla giurisdizione. (Nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento proposto da una loggia massonica nella causa di impugnazione di delibera di espulsione di un associato, deducendosi essere stata questa adottata a seguito di apposito procedimento previsto da norme statutarie, liberamente accettate al momento dell’adesione all’associazione e di contenuto incompatibile con la persistente potestà dell’associato medesimo di ricorrere all’autorità giudiziaria).
Cass. civ. n. 380/1991
Con riguardo a pretesa creditoria nei confronti di un’impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa si verifica una situazione d’improponibilità, o, se proposta, d’improseguibilità, della domanda, fino a quando il credito stesso non sia fatto valere nella fase amministrativa di verificazione dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura, non di difetto temporaneo di giurisdizione, trattandosi di un differimento che investe l’esercizio del potere giurisdizionale, non la sua spettanza, con la conseguenza che le questioni attinenti all’osservanza dell’indicato divieto non sono deducibili con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.
Cass. civ. n. 3020/1990
La sentenza, con cui il giudice di primo grado afferma la propria competenza, non osta a che la giurisdizione venga contestata con istanza di regolamento preventivo, in quanto non configura pronuncia «nel merito», ai sensi ed agli effetti dell’art. 41 c.p.c., né contiene un’implicita affermazione della giurisdizione medesima, suscettibile di acquistare autorità di giudicato, la quale è ravvisabile solo nella decisione sul merito della domanda, in quanto presupponente necessariamente la giurisdizione del giudice che l’ha emessa.
Cass. civ. n. 2335/1988
Nel procedimento per convalida di sfratto, di cui agli artt. 657 e ss. c.p.c., i provvedimenti resi dal pretore nella fase preliminare, in quanto di carattere provvisorio, non integrano decisione nel merito, e, pertanto, non ostano alla proponibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c.
Cass. civ. n. 3005/1986
La sentenza non definitiva del giudice di primo grado, la quale, nel dichiarare manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale, circa una norma riguardante il merito della pretesa attrice, interpreti la norma medesima, sia pure al limitato fine della rilevanza di detta questione, vieppiù se in termini che investano il fondamento della pretesa stessa (nella specie, con l’implicito riconoscimento dell’an debeatur), configura decisione nel merito, ed osta, pertanto, all’esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, a norma dell’art. 41 c.p.c.
Cass. civ. n. 6448/1985
I provvedimenti immediati emessi dal pretore nella fase preliminare dei procedimenti per convalida di sfratto (artt. 665 e 666 c.p.c.), in considerazione del loro carattere provvisorio, non integrano decisione nel merito in primo grado, e non ostano, pertanto, alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione a norma dell’art. 41 c.p.c.
Cass. civ. n. 5998/1984
In pendenza di espropriazione forzata, in relazione alla quale il giudice dell’esecuzione abbia respinto l’istanza di sospensione, non è esperibile il regolamento preventivo di giurisdizione, per sostenere che detto giudice aveva l’obbligo di concedere la sospensione, non avendo il potere di rilevare l’intervenuta estinzione di una causa pregiudiziale vertente sull’effettiva appartenenza dei beni pignorati, in quanto tale questione non investe le attribuzioni giurisdizionali del giudice medesimo, ma il corretto esercizio di esse, anche in relazione alla competenza trattandosi di ripartizione dei compiti, nell’ambito dello stesso ordine giurisdizionale, fra giudice del processo di esecuzione e giudice del processo di cognizione.
Cass. civ. n. 5369/1984
In pendenza di opposizione all’esecuzione, promossa ai sensi dell’art. 615 c.p.c., non è esperibile il regolamento preventivo, per sostenere che il provvedimento, costituente il titolo esecutivo, sia stato erroneamente reso dal giudice ordinario in materia devoluta al commissario regionale per gli usi civici, trattandosi di questione di giurisdizione che non riguarda detto giudizio di opposizione, ma il distinto procedimento cognitivo, ormai concluso con quel provvedimento.
Cass. civ. n. 5026/1984
In sede di regolamento preventivo di giurisdizione, avente ad oggetto esclusivamente le questioni attinenti alla giurisdizione, o le questioni che sono in funzione di essa (ivi compresa la ammissibilità del regolamento medesimo), non possono essere dedotti vizi attinenti alla costituzione del contraddittorio davanti al giudice a quo (nella specie, nullità della procura alla lite rilasciata dall’attore all’estero per difetto di legalizzazione), il cui esame spetta a detto giudice, salvo che si verta in tema di inesistenza del contraddittorio stesso, rilevabile prima facie, difettando, in tal caso, il presupposto per l’esperibilità del regolamento, cioè la pendenza di un processo.
Cass. civ. n. 1977/1984
Non può costituire materia di regolamento di giurisdizione, che, se proposto, dev’essere dichiarato inammissibile, l’asserito conflitto fra due autorità provviste egualmente di giurisdizione, e costituenti entrambe organi della giurisdizione ordinaria. (Nella specie, essendo stata proposta azione di reintegrazione per preteso spoglio a mezzo di ufficiale giudiziario, perpetrato mediante l’illegittima esecuzione di un sequestro giudiziario, è stato chiesto il regolamento di giurisdizione, tra il pretore, adito con la domanda di reintegrazione, ed il giudice competente a conoscere della convalida del sequestro).
Cass. civ. n. 5318/1982
La notificazione della domanda giudiziale determina la pendenza della lite. Dopo tale notificazione, pertanto, è proponibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 41 c.p.c., restando a detto fine irrilevante che non sia ancora avvenuta la costituzione delle parti nel giudizio di merito.
Cass. civ. n. 6530/1981
La questione del difetto di giurisdizione degli arbitri, per essere la domanda devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, non è proponibile con istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, né in corso di giudizio arbitrale, atteso che tale regolamento postula un procedimento davanti agli organi giurisdizionali dello Stato, né in pendenza dell’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, tenuto conto che il lodo stesso, dopo il decreto di esecutività del pretore, integra un provvedimento giurisdizionale, e detta impugnazione per nullità configura una fase di secondo grado del processo, sia pure limitata alla denuncia di determinati vizi, sicché l’esperibilità del regolamento trova ostacolo nell’esistenza di una decisione nel merito in primo grado.
Cass. civ. n. 2920/1980
Nel corso dell’opposizione proposta dal terzo avverso l’esecuzione forzata, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., per tutelare un diritto che si assume leso dall’esecuzione medesima, è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione con riguardo a quelle questioni che sono inerenti al giudizio concluso con la sentenza che costituisce il titolo esecutivo, ovvero attinenti ai limiti interni della giurisdizione dell’adito giudice dell’opposizione.
Cass. civ. n. 1700/1977
Le norme che disciplinano le diverse forme in cui può essere attuata l’espropriazione forzata mobiliare e stabiliscono le regole per la distribuzione della somma ricavata nel caso di intervento di altri creditori nel processo esecutivo sono norme che regolano l’esercizio della giurisdizione e, quindi, la presuppongono. Conseguentemente, non può essere prospettata come questione di (difetto assoluto di) giurisdizione l’asserita inosservanza di tali norme da parte del giudice dell’esecuzione nell’esercizio delle sue funzioni di direzione del processo di espropriazione: tale asserita inosservanza non può perciò essere fatta valere mediante il regolamento preventivo di giurisdizione, bensì nelle forme previste dalla legge e cioè con le opposizioni previste per la contestazione della regolarità degli atti del processo, ovvero, come nel caso dell’opposizione in sede di distribuzione della somma ricavata, della legittimità di un singolo atto di esso. (Nella specie era stata chiesta, con regolamento, la dichiarazione di improponibilità assoluta della domanda per essere stata fatta valere la pretesa esecutiva, da parte del creditore procedente, nelle forme dell’espropriazione mobiliare presso il debitore invece che in quelle che si affermavano applicabili, dell’espropriazione presso terzi).
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