17 Mar Articolo 382 Codice di procedura civile — Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza
La Corte, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente.
Quando cassa per violazione delle norme sulla competenza, statuisce su questa.
Se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio. Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 9461/2013
Proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il giudice di appello abbia rigettato il gravame avente ad oggetto il provvedimento di revoca di un’ordinanza di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., disposta dal giudice di primo grado pur permanendo la causa di sospensione, l’accertamento da parte della Suprema Corte dell’illegittimità di tale provvedimento e della persistenza della causa di sospensione comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., e la declaratoria che il processo non poteva essere proseguito, con conseguente necessità di riassunzione dello stesso davanti al giudice di primo grado.
Cass. civ. n. 2312/2012
A norma dell’art. 382 c.p.c. e a seguito dell’entrata in vigore delle norme che attuano il principio della “translatio iudicii” – segnatamente l’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e l’art. 11 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – la cassazione senza rinvio deve essere disposta soltanto quando non solo il giudice adito, ma qualsiasi altro giudice sia privo di giurisdizione sulla domanda; ne consegue che non può farsi luogo a tale tipo di pronuncia tutte le volte in cui il giudice che ha emesso la sentenza cassata sia dotato di “potestas iudicandi” e la motivazione della cassazione sia soltanto l’errata estensione dell’esercizio della giurisdizione stessa. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno cassato con rinvio l’impugnata sentenza del Consiglio di Stato per sconfinamento nella sfera riservata dalla legge alla valutazione discrezionale della P.A.).
Cass. civ. n. 1912/2012
A norma dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c., va disposta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ove si accerti il difetto di legittimazione dell’attore, che toglie in radice ogni possibilità di prosecuzione dell’azione.
Cass. civ. n. 24743/2011
Il potere della Corte di cassazione di dichiarare d’ufficio che l’azione non poteva essere proposta, previsto dall’art. 382, terzo comma, secondo inciso, c.p.c., può essere esercitato anche in sede di regolamento di competenza, nell’ipotesi in cui la corretta qualificazione giuridica della domanda evidenzi la tardività dell’azione proposta, atteso che la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito si concreterebbe in un’inutile procrastinazione dello svolgimento dell’attività processuale, essendo destinata ad una successiva pronuncia d’inammissibilità. (Nella specie la S.C., in sede di regolamento d’ufficio di competenza, ha ritenuto tardiva l’opposizione a cartella esattoriale proposta il trentunesimo giorno dalla sua notifica, avendo la parte dedotto che questo era il primo atto con il quale era venuta a conoscenza della sanzione e dovendo, di conseguenza, proporre opposizione nei termini dell’art. 22 legge n. 289 del 1981).
Cass. civ. n. 24304/2010
La cessazione dell’appartenenza del magistrato all’ordine giudiziario intervenuta nelle more della definizione del ricorso per cassazione, e quindi prima del passaggio in giudicato della sentenza disciplinare di condanna, comporta la cessazione della materia del contendere, per il venir meno dell’interesse alla definizione del processo in capo all’incolpato, nonché la caducazione della sentenza stessa che diviene giuridicamente inesistente, per la carenza di potere disciplinare in capo al Consiglio superiore della magistratura, con la conseguenza che detta sentenza va cassata senza rinvio, ricorrendo un’ipotesi di carenza di potere, riconducibile alla previsione dell’art. 382, comma terzo, ultima parte, c.p.c..
Cass. civ. n. 6994/2010
Il giudice di legittimità provvede d’ufficio sulla cassazione della sentenza impugnata con o senza rinvio o decidendo nel merito, secondo che il vizio riscontrato rientri nelle ipotesi previste dagli artt. 382, 383 o 384, secondo comma, ult. parte, c.p.c., sicché è irrilevante l’eventuale erroneità delle richieste delle parti in un senso o nell’altro. (Fattispecie relativa all’impugnazione di una sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche).
Cass. civ. n. 8344/2004
L’accertamento, in sede di legittimità, della nullità della citazione in primo grado (nella specie, per errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius) comporta la Cassazione senza rinvio della sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 382, comma terzo, c.p.c., atteso che detta nullità realizza un’ipotesi di processo che non poteva essere proseguito.
Cass. civ. n. 3561/1990
L’interesse ad agire con azione di mero accertamento presuppone una pregiudizievole situazione di incertezza oggettiva, relativa non a meri fatti o a norme giuridiche astratte ma incidente su diritti soggettivi, la quale non sia eliminabile senza l’intervento del giudice. Pertanto, l’interesse ad agire, per ottenere la dichiarazione di nullità del bando di concorso interno di un’azienda municipalizzata per l’assegnazione di un determinato posto di lavoro, deve ritenersi venuto meno a seguito della rinuncia a quel posto da parte dell’unico vincitore, nonché a seguito della pubblicazione di un diverso bando di concorso per l’assegnazione di quel medesimo posto, e tale sopravvenuta mancanza d’interesse comporta la cassazione senza rinvio — ex art. 382, ultimo comma, c.p.c. — delle pronunce di merito rese in un processo che non avrebbe potuto essere proseguito, con la conseguente necessità, per la S.C., di provvedere, ai sensi dell’art. 385 dello stesso codice, al regolamento delle spese di tutto il giudizio.
Cass. civ. n. 6096/1988
Il giudice di appello, in caso di accoglimento dell’impugnazione, può disporre la condanna dell’appellato alla restituzione delle somme versategli in esecuzione della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, solo se l’appellante abbia avanzato la relativa istanza, in mancanza della quale la statuizione restitutoria dev’essere dalla Suprema Corte cassata senza rinvio a norma dell’art. 382, terzo comma, seconda parte, c.p.c.
Cass. civ. n. 2359/1988
Quando l’inammissibilità per difetto di interesse dell’intervento spiegato in primo grado e non dichiarata dal giudice d’appello viene rilevata dalla Cassazione, la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto senza rinvio unitamente a quella di primo grado (dello stesso tenore), con la conseguente necessità di pronunciare sulle spese di tutto il giudizio a norma dell’art. 385 c.p.c.
Cass. civ. n. 5109/1980
L’inammissibilità dell’appello non dichiarata dal giudice di secondo grado, comporta, ove tale vizio sia rilevato in sede di legittimità, la cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado a norma dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c., non potendo il giudice che l’ha emessa pronunciare sul merito di una impugnazione inammissibile.
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