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Articolo 381 Codice di procedura civile — Arresto facoltativo in flagranza

Articolo 381 Codice di procedura civile — Arresto facoltativo in flagranza

[ 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facolta’ di arrestare chiunque e’ colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

2. Quando ricorre la necessita’ di interrompere l’attivita’ criminosa, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresi’ facolta’ di arrestare chiunque e’ colto in flagranza di uno dei seguenti delitti: a) peculato mediante profitto dell’errore altrui previsto dall’articolo 316 del codice penale; b) corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale; c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 336 comma 2 seconda ipotesi del codice penale; d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale; e) corruzione di minorenni prevista dall’articolo 530 del codice penale; f) lesione personale prevista dall’articolo 582 del codice penale; g) furto previsto dall’articolo 624 del codice penale; h) danneggiamento aggravato a norma dell’articolo 635 comma 2 del codice penale; i) truffa prevista dall’articolo 640 del codice penale; l) appropriazione indebita prevista dall’articolo 646 del codice penale; m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975 n. 110.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza puo’ essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato e’ posto immediatamente in liberta’.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura e’ giustificata dalla gravita’ del fatto ovvero dalla pericolosita’ del soggetto desunta dalla sua personalita’ o dalle circostanze del fatto. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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