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Articolo 380 ter Codice di procedura civile — Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza

Articolo 380 ter Codice di procedura civile — Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza

Nei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.

Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l’adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza.

In camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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