14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3561 del 26 aprile 1990
Testo massima n. 1
L’interesse ad agire con azione di mero accertamento presuppone una pregiudizievole situazione di incertezza oggettiva, relativa non a meri fatti o a norme giuridiche astratte ma incidente su diritti soggettivi, la quale non sia eliminabile senza l’intervento del giudice. Pertanto, l’interesse ad agire, per ottenere la dichiarazione di nullità del bando di concorso interno di un’azienda municipalizzata per l’assegnazione di un determinato posto di lavoro, deve ritenersi venuto meno a seguito della rinuncia a quel posto da parte dell’unico vincitore, nonché a seguito della pubblicazione di un diverso bando di concorso per l’assegnazione di quel medesimo posto, e tale sopravvenuta mancanza d’interesse comporta la cassazione senza rinvio — ex art. 382, ultimo comma, c.p.c. — delle pronunce di merito rese in un processo che non avrebbe potuto essere proseguito, con la conseguente necessità, per la S.C., di provvedere, ai sensi dell’art. 385 dello stesso codice, al regolamento delle spese di tutto il giudizio.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]