14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2312 del 17 febbraio 2012
Testo massima n. 1
A norma dell’art. 382 c.p.c. e a seguito dell’entrata in vigore delle norme che attuano il principio della “translatio iudicii” – segnatamente l’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e l’art. 11 del d.l.vo 2 luglio 2010, n. 104 – la cassazione senza rinvio deve essere disposta soltanto quando non solo il giudice adito, ma qualsiasi altro giudice sia privo di giurisdizione sulla domanda; ne consegue che non può farsi luogo a tale tipo di pronuncia tutte le volte in cui il giudice che ha emesso la sentenza cassata sia dotato di “potestas iudicandi” e la motivazione della cassazione sia soltanto l’errata estensione dell’esercizio della giurisdizione stessa. [ Nella specie, le Sezioni Unite hanno cassato con rinvio l’impugnata sentenza del Consiglio di Stato per sconfinamento nella sfera riservata dalla legge alla valutazione discrezionale della P.A. ].
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