Cass. civ. n. 8344 del 3 maggio 2004

Testo massima n. 1


L'accertamento, in sede di legittimità, della nullità della citazione in primo grado (nella specie, per errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius) comporta la Cassazione senza rinvio della sentenza d'appello, ai sensi dell'art. 382, comma terzo, c.p.c., atteso che detta nullità realizza un'ipotesi di processo che non poteva essere proseguito.

Testo massima n. 2


L'erronea indicazione del convenuto non determina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio qualora il giudice possa escludere ogni incertezza circa la identificazione del destinatario dello stesso. Tale convincimento costituisce un apprezzamento di merito incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, la S.C. ha annullato senza rinvio la decisione di accoglimento della opposizione allo stato passivo di alcuni lavoratori della Srl «Achille Lauro Airlines» in amministrazione straordinaria, introdotta con atto nel quale era stato evocato in giudizio un soggetto indicato come «Gruppo Flotta Lauro» atto del quale la decisione impugnata aveva escluso la nullità sul rilievo che la notificazione dello stesso presso la sede legale dell'amministrazione straordinaria escludeva ogni incertezza sul soggetto passivo dell'azione).

Testo massima n. 3


Nel giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 98 legge fall., al quale sono legittimati solo i soggetti il cui credito sia stato parzialmente o totalmente respinto, la deduzione della pretesa creditoria deve necessariamente contenere la indicazione dello stato passivo oggetto della opposizione, ai fini della verifica della identificazione dei titoli di credito per i quali si è dedotta la illegittima esclusione dallo stato passivo, non essendo possibile in tale sede far valere un credito diverso o di diverso ammontare.