Avvocato.it

Articolo 324 Codice di procedura civile — Cosa giudicata formale

Articolo 324 Codice di procedura civile — Cosa giudicata formale

Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395 [ 124 disp. att. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”14″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”16″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 16847/2018

L’esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto; sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. (Nella specie, la S.C., in virtù di sentenze “inter partes” acquisite in sede di memoria ex art. 380 bis1 c.p.c., ha rigettato l’impugnazione del secondo licenziamento, intimato a seguito di ripristino giudiziale del rapporto lavorativo, per effetto del giudicato sopravvenuto sulla legittimità del primo licenziamento disciplinare).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 15339/2018

Il giudicato va assimilato agli elementi normativi, sicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, e gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili sotto il profilo della violazione di legge; ne consegue che l’accertamento del giudicato può essere effettuato dal giudice anche d’ufficio e pure in grado di appello.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 4997/2018

Ai fini della verifica della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione nella pendenza del giudizio di primo grado, e della sua conseguente ammissibilità, assume rilievo la data della notifica e non del deposito del ricorso ad esso finalizzato.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 25906/2017

Il giudicato interno preclude la rilevabilità d’ufficio delle relative questioni solo se espresso, cioè formatosi su rapporti tra “questioni di merito” dedotte in giudizio e, dunque, tra le plurime domande od eccezioni di merito, e non quando implicito, cioè formatosi sui rapporti tra “questioni di merito” e “questioni pregiudiziali” o “preliminari di rito o merito” sulle quali il giudice non abbia pronunziato esplicitamente, sussistendo tra esse una mera presupposizione logico-giuridica. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la rilevazione d’ufficio del difetto di legittimazione ad agire, in quanto in rapporto di mera presupposizione logico-giuridica con il merito, nonostante il dedotto giudicato interno).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 24162/2017

Il giudicato esterno è assimilabile agli “elementi normativi”, sicché la sua interpretazione deve effettuarsi alla stregua dell’esegesi delle norme, non già degli atti e dei negozi giuridici, e la sua portata va definita dal giudice sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendosi far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all’esito dell’esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un’obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 12202/2017

Il giudicato non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicchè l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che si fosse formato un giudicato implicito sul fatto storico dell’esistenza di un nesso causale tra l’incidente occorso alla ricorrente, caduta uscendo da un esercizio commerciale, e la vetrina espositiva ivi collocata, a fronte di una sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni sul diverso presupposto che le lesioni subite non erano riconducibili alla caduta determinata dall’urto con la vetrina).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 10930/2017

Il giudicato, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici, e, conseguentemente, la sua interpretazione non si risolve in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per natura ed effetti, all’interpretazione delle norme giuridiche, sicché l’erronea presupposizione della sua esistenza, equivalendo all’ignoranza della “regula juris”, rileva non quale errore di fatto ma quale errore di diritto, derivandone sostanzialmente un vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca, invece, la sua disciplina, inidoneo, come tale, ad integrare gli estremi dell’errore revocatorio di cui all’art. 395, numero 4, c.p.c.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 10513/2017

La responsabilità di cui all’art. 2043 c.c. e quella ex art. 2050 c.c. presuppongono un unico fatto costitutivo, la causazione del danno, ed un elemento reciprocamente specializzante, dato dal criterio d’imputazione alternativo che, in un caso, è la colpa, e, nell’altro, lo svolgimento di un’attività pericolosa, sicché pronunciare in ordine all’applicabilità della prima norma implica escludere quella della seconda per il medesimo fatto, stante l’unicità dell’oggetto del processo ed il nesso di reciproca esclusione tra le due fattispecie legali, e come l’una domanda può essere modificata con l’introduzione dell’altra in corso di causa, nel rispetto delle previsioni dettate per il giudizio ordinario dall’art. 183 c.p.c., così anche il giudicato formatosi sulla responsabilità per uno dei due titoli esclude la riproponibilità dell’azione per far valere l’altro

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 9954/2017

Il giudicato sostanziale di cui all’art. 2909 c.c., il quale, come riflesso di quello formale previsto dall’art. 324 c.p.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti quanto all’accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso, si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione, ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico per l’emanazione della pronuncia, precludendo l’esame di quegli stessi elementi in un successivo giudizio quando l’azione ivi dispiegata abbia identici elementi costitutivi. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, nell’ambito di un giudizio finalizzato a conseguire l’indennizzo assicurativo per il furto di un’autovettura, potesse ritenersi coperta dal giudicato, intervenuto in altro processo avente ad oggetto il risarcimento dei danni occorsi alla stessa autovettura in conseguenza di un sinistro verificatosi prima del furto, la circostanza della mancata riparazione del mezzo, non rappresentando l’accertamento della stessa premessa necessaria o fondamento logico-giuridico della pronuncia di condanna dell’assicuratore al risarcimento del danno).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 3539/2017

In materia di impugnazione, quando la domanda è rigettata in primo grado in applicazione del termine di prescrizione correlato alla sua qualificazione giuridica, se il giudice d’appello procede d’ufficio ad una diversa qualificazione della stessa, alla quale è riferibile un differente termine prescrizionale, non opera il giudicato interno sul termine di prescrizione individuato dal primo giudice in correlazione alla qualificazione originaria della domanda.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 2735/2017

In tema di giudizio di cassazione, il principio secondo cui l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quello interno, rilevabile d’ufficio, non solo quando emerga da atti prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, con correlativa inopponibilità del divieto ex art. 372 c.p.c., non può trovare applicazione laddove la sentenza passata in giudicato venga invocata al fine di dimostrare l’effettiva sussistenza, o meno, dei fatti, poiché, in tal caso, il giudicato ha valenza non già di regola di diritto cui conformarsi bensì solo in relazione a valutazioni di stretto merito. (Nella specie, riguardante la domanda di un concessionario di beni demaniali, a titolo di manutenzione nel possesso, spiegata contro committente ed appaltatrice dell’esecuzione di lavori con effetti sull’area di demanio, la S.C. ha escluso l’ammissibilità della produzione della sentenza definitiva con cui il giudice amministrativo aveva dichiarato l’illegittimità dell’annullamento in autotutela dei titoli abilitativi edilizi, osservando che l’elemento soggettivo sotteso alla domanda non era escluso dai suddetti titoli).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 20928/2015

L’eccezione relativa alla titolarità del rapporto sostanziale controverso attiene al merito della controversia ed è soggetta alle preclusioni di legge previste per ciascun grado di giudizio dal codice di rito, sicché la sua riproposizione, ove sia stata rigettata dal giudice di prime cure con statuizione che non abbia formato oggetto di specifico motivo di appello, è preclusa dall’avvenuta formazione del giudicato interno. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile l’eccezione di difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto controverso, diretta a far valere che il Sindaco aveva operato come ufficiale del Governo e non quale rappresentante dell’ente locale con riguardo ad un giudizio per il risarcimento dei danni per illegittimo allontanamento di un minore dalla famiglia).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 19949/2015

Tra l’accertamento della sussistenza del diritto ed i criteri per la sua quantificazione sussiste un legame indissolubile che, in caso di appello limitato alla contestazione delle modalità di calcolo, inibisce il formarsi di un giudicato interno sul primo, o la configurabilità di una forma di acquiescenza, e non preclude l’applicazione della sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale della norma che riconosceva il diritto. (Fattispecie in tema di diritto alla riliquidazione della r.i.a. – retribuzione individuale di anzianità – spettante ai dipendenti della Regione Abruzzo, venuto meno a seguito della illegittimità costituzionale dell’art. 43 della l.r. Abruzzo n. 6 del 2005, come sostituito dall’art. 1, comma 2, della l.r. Abruzzo n. 16 del 2008, dichiarata dalla Corte cost. con sentenza n. 211 del 2014).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 17004/2015

L’appello proposto da tutti i soci di una società personale (nella specie, una società semplice) investe la stessa posizione di quest’ultima, che è priva di una soggettività distinta da quella dei primi e si identifica con la compagine sociale, sicché neppure nei suoi confronti può ritenersi formato il giudicato.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 15208/2015

Le sentenze dei giudici ordinari di merito, o dei giudici amministrativi, che statuiscano sulla sola giurisdizione – diversamente da quelle delle sezioni unite della Suprema Corte, alla quale, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna -, non sono idonee ad acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale ed a spiegare, perciò, effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese, salvo che la decisione, sia pur implicita, sulla giurisdizione si rapporti con una statuizione di merito.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 12919/2015

In materia di impugnazioni, qualora avverso la sentenza di primo grado, che abbia accolto la domanda risarcitoria dell’attore contro il convenuto e quella di garanzia del convenuto contro il terzo garante, quest’ultimo impugni il capo della sentenza che abbia accertato la responsabilità del garantito, ottenendo una sentenza a sé favorevole, così da escludere l’obbligo di versare alcunché a titolo di garanzia, il convenuto, obbligato principale, che pur abbia impugnato la sentenza ma non quel capo, neppure in via incidentale, non può giovarsi della pronuncia favorevole al garante, essendosi sul punto formato nei suoi confronti il giudicato, né trovando applicazione, ex art. 1306, secondo comma, cod. civ., l’effetto espansivo della sentenza favorevole al coobbligato solidale, che giova solo quando emessa in un giudizio in cui non abbiano partecipato i condebitori che intendono opporla.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 12317/2015

La pronuncia emesse dalla Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 del Trattato di funzionamento dell’Unione europea vincola il giudice di merito, il quale ha l’obbligo di conformarsi alla stessa anche ove sia in contrasto con una pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite (nella specie, in tema di giurisdizione) passata in giudicato, ritenuta non conforme al diritto dell’Unione come interpretato dalla Corte medesima.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 11365/2015

L’esistenza di un giudicato esterno è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità, e, qualora esso si sia formato dopo la notifica del ricorso per cassazione, i relativi documenti giustificativi possono essere prodotti, dalla parte regolarmente costituitasi, fino all’udienza di discussione; ove, invece, tale produzione venga effettuata, prima della menzionata udienza, dal resistente costituitosi irritualmente (perché con controricorso tardivo o con comparsa depositata per la sola discussione orale), eventualmente in allegato alla memoria ex artt. 378 o 380 bis, secondo comma, cod. proc. civ., di quei documenti non può tenersi conto, salvo che l’irritualità di detta costituzione non sia sanata dalla partecipazione del resistente alla discussione orale.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 9127/2015

Il principio di intangibilità del giudicato riveste una tale importanza, sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione Europea che in quelli nazionali, che la Corte di Giustizia ha ripetutamente affermato che il diritto dell’Unione Europea non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme procedurali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, nemmeno se ciò permetterebbe di risolvere una situazione di contrasto tra il diritto nazionale e quello dell’Unione.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 5264/2015

Il giudicato non si forma, nemmeno implicitamente, sugli aspetti del rapporto che non hanno costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice, cioè di un accertamento effettivo, specifico e concreto, come accade allorquando la decisione sia stata adottata alla stregua del principio della “ragione più liquida”, basandosi la soluzione della causa su una o più questioni assorbenti.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 85/2015

Qualora la sentenza di primo grado, che ha dichiarato l’illegittimità del termine di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed ha riconosciuto il conseguente diritto al risarcimento del danno, sia impugnata solo sulla prima questione, non si forma giudicato sulla seconda, in quanto essa non é capo autonomo, ma dipendente da una decisione ancora sottoposta ad appello, sicché, ove fosse travolta la statuizione sull’illegittimità del termine, verrebbe meno il capo sul “quantum”, per l’effetto espansivo che la riforma o la cassazione produce sui capi dipendenti, ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile, nel giudizio di rinvio, lo “ius superveniens” di cui all’art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, poiché non si era formato giudicato interno sulla questione disciplinata dalla normativa sopravvenuta, pendendo tuttora l’accertamento dell’illegittimità dei termini apposti ai plurimi contratti di lavoro subordinato – successivi al primo – intercorsi tra le parti).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 24749/2014

La portata del giudicato esterno va definita dal giudice del merito sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e, eventualmente, nella motivazione che la sorregge, potendosi far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all’esito dell’esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un’obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 22838/2014

In tema di riconoscimento di mansioni superiori, il giudicato formatosi in relazione ad un determinato momento contrattuale non preclude la proposizione di una ulteriore domanda, relativa al medesimo rapporto, ma riferita ad un diverso e successivo momento contrattuale, di modo che la pronuncia relativa all’illegittima esclusione da un concorso ed al conseguente risarcimento del danno non impedisce la proposizione di una successiva domanda avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica a cui si riferiva la procedura concorsuale dichiarata illegittima, ma basata sull’effettivo svolgimento delle relative mansioni.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 22745/2014

Il passaggio in giudicato di una pronuncia del giudice ordinario o del giudice amministrativo recante statuizioni sul merito di una pretesa riferita ad un determinato rapporto estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione di quel giudice su detto rapporto, a prescindere da un’esplicita declaratoria in tal senso, sicché le parti non possono più contestarla nelle successive controversie tra le stesse, fondate sul medesimo rapporto ed instaurate davanti ad un giudice diverso, in quanto il giudicato esterno ha la medesima autorità di quello interno, perseguendo entrambi il fine di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di garantire la stabilità delle decisioni.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 14806/2014

La sentenza di primo grado che abbia applicato l’istituto della garanzia per vizi della “res vendita” contiene l’accertamento implicito dell’avvenuta conclusione del contratto e della natura contrattuale dell’azione esercitata, sicché, ove tale statuizione non sia stata impugnata neppure in via implicita, il giudice d’appello che, ricostruendo i fatti storici di causa, neghi l’avvenuta formazione del consenso contrattuale e qualifichi l’azione come diretta a far valere una responsabilità precontrattuale, altera la “causa petendi” della domanda e perciò viola il giudicato interno.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 11912/2014

Il giudicato sulla condanna risarcitoria in forma specifica preclude ogni questione sulla giurisdizione del giudice adito (nella specie amministrativo) anche relativamente al risarcimento per equivalente, atteso che ogni statuizione di merito comporta una pronuncia implicita sulla giurisdizione e che la pretesa risarcitoria, pur nella duplice alternativa attuativa, è unica, potendo la parte, tramite una mera “emendatio”, convertire l’originaria richiesta nell’altra ed il giudice di merito attribuire d’ufficio al danneggiato il risarcimento per equivalente, anziché in forma specifica.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 11219/2014

Il vincolo derivante dal giudicato esterno ostativo dell’esame di ogni ulteriore censura è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, laddove si sia formato in merito ad una domanda assolutamente sovrapponibile, sotto il profilo dei soggetti interessati, del “petitum” e della “causa petendi” a quella su cui si è pronunciato il giudice del merito con la sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha rilevato d’ufficio il giudicato esterno in ordine alla domanda di riconoscimento in Italia della decisione di una commissione tutoria elvetica e costituito da altra pronuncia della stessa S.C., conseguentemente cassando senza rinvio la sentenza di merito impugnata).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 10399/2014

Il giudicato formatosi nella controversia tra creditore e debitore, avente ad oggetto l’accertamento dell’entità della somma dovuta, non è opponibile all’acquirente dei beni del debitore contro il quale sia stata proposta dal creditore azione revocatoria a cautela del credito stesso, avendo il convenuto in revocatoria interesse a richiedere un’autonoma pronuncia sull’importo di quel credito, allo scopo di ottenere che l’atto di disposizione patrimoniale, effettuato dal debitore in suo favore, sia dichiarato inefficace solo entro i limiti dell’effettiva somma così riconosciuta.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 8029/2014

Qualora il promittente acquirente proponga nei confronti del promittente venditore l’azione ex art. 2932 cod. civ. e, nel contempo, ne chieda la condanna al risarcimento dei danni da inadempimento, il giudicato sulla domanda risarcitoria non si estende ai danni verificatisi in epoca successiva a causa del protrarsi della sottrazione del possesso, né spiega alcun effetto, diretto o riflesso, nei confronti dei successivi acquirenti del bene, rimasti estranei al procedimento.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 6304/2014

La pronuncia, esplicita o implicita, sulla natura di un credito (nella specie, ritenuto di valore) non è idonea a determinare la formazione del giudicato interno sul punto, in quanto esso si forma solo su capi autonomi della sentenza, che risolvano questioni aventi una propria individualità e autonomia, tali da integrare una decisione del tutto indipendente. Tuttavia, ove detta statuizione non sia stata oggetto di censura con l’appello, resta precluso al giudice dell’impugnazione pronunciarsi sul punto per non incorrere nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 6102/2014

Il giudicato esterno è soggetto a valutazione ed interpretazione da parte del giudice e tale attività è suscettibile di essere, a sua volta, coperta dal gudicato (interno) secondo le regole generali proprie delle impugnazioni.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 6101/2014

I principi della rilevabilità, anche d’ufficio, dello “ius superveniens” e della sua applicabilità nei giudizi in corso non operano indiscriminatamente, ma devono essere coordinati con quelli che regolano l’onere dell’impugnazione e le relative preclusioni, con la conseguenza che la loro operatività trova ostacolo nel giudicato interno formatosi in relazione alle questioni, su cui avrebbe dovuto incidere la normativa sopravvenuta, e nella conseguente inesistenza di controversie in atto sui relativi punti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto formatosi il giudicato interno sul capo di sentenza relativo alla misura del risarcimento del danno, non essendo stato impugnato, in appello, il capo di sentenza – dal quale il primo dipende – relativo alla dichiarazione di nullità dell’apposizione del termine ad un contratto di lavoro, ed ha, quindi, ritenuto inapplicabile l’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 20698/2013

Non sussiste giudicato implicito sulla giurisdizione allorché l’interesse a sollevare l’eccezione del difetto di giurisdizione, nella specie per aver invaso la sfera delle attribuzioni riservate al legislatore, annullando una norma regolamentare diventata primaria in forza di rinvio recettizio, sorga sulla base del percorso decisionale in concreto adottato dal giudice in grado di appello.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 3274/2013

La statuizione sulla competenza, ancorché implichi la delibazione di questioni preliminari di merito al fine di qualificare la domanda proposta e il rapporto giuridico ad essa sotteso, non incide sulla fondatezza del merito della domanda, sicché, in sede di gravame, nessuna preclusione da giudicato può derivare dall’omessa impugnazione della pronuncia sulla competenza, comportando siffatta omissione soltanto la definitività di tale statuizione. (Nel caso di specie, ritenuta dal giudice di prime cure la propria competenza per valore in ordine ad azione risarcitoria proposta nei confronti dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicolo a motore, ma esclusa, nel merito, la legittimazione passiva della parte convenuta, sul presupposto che il fatto illecito non fosse avvenuto durante la circolazione del veicolo, la S.C. ha ritenuto che non fosse inibito al giudice d’appello procedere ad una rinnovata valutazione di tale circostanza, nessuna preclusione potendo derivare dalla definitività della pronuncia sulla competenza).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 21200/2009

Il giudicato va assimilato agli elementi normativi, cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, e gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili sotto il profilo della violazione di legge; ne consegue che il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno, con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nell’interpretare una precedente sentenza di condanna al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, nella quale non era stato fissato il “dies ad quem” della rivalutazione monetaria, aveva individuato detto termine nella data di soddisfacimento del debito, anziché, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale, in quella della pubblicazione della sentenza).

[adrotate group=”16″]

[adrotate group=”15″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze