14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 17004 del 20 agosto 2015
Testo massima n. 1
L’appello proposto da tutti i soci di una società personale [ nella specie, una società semplice ] investe la stessa posizione di quest’ultima, che è priva di una soggettività distinta da quella dei primi e si identifica con la compagine sociale, sicché neppure nei suoi confronti può ritenersi formato il giudicato.
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Testo massima n. 2
Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità [ o declinatoria di giurisdizione o di competenza ], con la quale si sia spogliato della “potestas iudicandi” sul merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare tale statuizione, sicché è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata.
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