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Articolo 325 Codice di procedura civile — Termini per le impugnazioni

Articolo 325 Codice di procedura civile — Termini per le impugnazioni

Il termine per proporre l’appello, la revocazione e l’opposizione di terzo di cui all’articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l’opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti d’appello.

Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta [ 129, 133 disp. att. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 6728/2012

Il termine per proporre appello deve essere qualificato come termine a decorrenza successiva, con la conseguenza che, ove il “dies ad quem” del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo, ai sensi dell’art. 155, quarto comma, c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dall’art. 2, lett. f), legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 1° marzo 2005.

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Cass. civ. n. 2113/2012

Nell’ipotesi in cui il giudizio d’appello si sia svolto nella contumacia di una parte, ancorchè erroneamente dichiarata, la notifica della sentenza conclusiva del relativo giudizio, ove sia avvenuta nelle mani della parte personalmente, è idonea a determinare, nei confronti della stessa, la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione.

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Cass. civ. n. 2320/2011

A seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale – secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all’ufficiale giudiziario – la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione esige che la consegna della copia del ricorso per la notifica venga effettuata nel termine perentorio di legge e che l’eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all’inerzia dell’ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante; pertanto, la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario non può assumere rilievo, non potendosi ritenere neppure giustificata la ripresa del procedimento notificatorio, qualora sia imputabile al richiedente la mancata notifica del ricorso presso un procuratore cancellato dall’albo degli avvocati, stante l’agevole consultazione di tale albo, attuabile anche per via informatica e telematica. Ne consegue che va dichiarato inammissibile il ricorso notificato oltre il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., applicabile nella specie, nel caso in cui il ricorrente non abbia documentato che l’esito negativo della prima notifica, anteriormente richiesta, era ascrivibile alla impossibilità di accertare la detta cancellazione presso l’albo.

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Cass. civ. n. 17079/2007

Qualora il giorno di scadenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, previsto dall’art. 325 c.p.c., sia il 29 giugno, la scadenza viene prorogata al giorno seguente non festivo, a norma dell’art. 155, ultimo comma, del codice di rito; il carattere di «festività «, infatti, viene determinato in base alla legge n. 260 del 1949 e successive modificazioni, le quali, pur ignorando le festività dei Santi patroni delle città, includono espressamente il giorno dei Santi apostoli Pietro e Paolo, patroni di Roma, nell’elenco di quelli festivi agli effetti civili.

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Cass. civ. n. 12803/2000

La riproposizione dell’impugnazione inammissibile od improcedibile, consentita fino a che non sia intervenuta la pronunzia giudiziale d’inammissibilità od improcedibilità, è soggetta al termine breve decorrente dalla data della notificazione della prima impugnazione, atteso che tale notificazione, al fine della conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante, deve ritenersi equipollente alla notificazione della sentenza medesima.

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Cass. civ. n. 5615/1998

Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso le ordinanze aventi contenuto decisorio e carattere definitivo decorre — in difetto di ragioni, connesse alla particolarità del procedimento o alla qualità degli interessi sottesi, che giustifichino la deroga all’enunciato principio — solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che le stesse siano pronunziate in udienza o, se pronunziate fuori udienza, siano state comunicate dal cancelliere, con la conseguenza che, in tali ipotesi, è applicabile il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.

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