14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 15843 del 22 ottobre 2003
Testo massima n. 1
La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, non opera nel caso in cui il giudice adito abbia, con ordinanza, affermato la propria giurisdizione, atteso che tale provvedimento, modificabile e revocabile, non costituisce la decisione finale del giudizio di primo grado, unico elemento ostativo alla proponibilità del mezzo preventivo; del resto, diversamente opinando, ed in palese contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., da un lato sarebbe vanificata l’esigenza di una pronta regolazione della giurisdizione [ esigenza costituente il fondamento razionale dell’art. 41 c.p.c. ], e dall’altro si lascerebbe la parte interessata sfornita di qualsiasi altro mezzo di tutela, anche di natura impugnatoria.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]