14 Mag Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 6057 del 13 marzo 2009
Posted at 17:34h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il ricorso per regolamento di giurisdizione è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, allorché, successivamente alla sua proposizione e nelle more del procedimento di cassazione, il giudice amministrativo abbia, nel relativo giudizio, pronunciato sentenza di primo grado. [ Nel caso di specie il giudice aveva dichiarato il ricorso improcedibile ed inammissibile, anche respingendo nel merito ].
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