17 Mar Articolo 367 Codice di procedura civile — Sospensione del processo di merito
Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell’articolo 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l’istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza.
Se la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti devono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza [ 133 c.p.c. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 11047/1995
Nel caso di sospensione del processo a seguito di ricorso per regolamento di giurisdizione proposto ai sensi dell’art. 41 c.p.c., il termine perentorio di sei mesi previsto dall’art. 367, secondo comma, c.p.c. per la riassunzione del giudizio, decorre, per la parte non costituita nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, dal giorno del deposito della sentenza con la quale sia stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la suddetta sentenza deve essere comunicata, mediante biglietto di cancelleria, alle sole parti costituite, e considerato altresì che deve applicarsi alla fattispecie il principio generale in base al quale, quando è stabilito che un termine decorra dalla comunicazione di un provvedimento, tale dies a quo vale solo per la parte costituita, mentre per quella non costituita il termine decorre dalla data di deposito del provvedimento stesso, evento concretamente conoscibile con l’uso dell’ordinaria diligenza.
Cass. civ. n. 5021/1995
È valida la riassunzione del processo sospeso, dopo la decisione sul regolamento di giurisdizione, che sia stata effettuata con comparsa ex art. 125 disp. att. c.p.c., atteso che tale forma di riassunzione è prevista dal primo comma del cit. art. 125 per i casi di riassunzione per i quali la legge non disponga diversamente e che l’art. 367, secondo comma, stesso codice nel prescrivere la riassunzione del processo di merito (dopo la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario) in un termine perentorio non contiene, né richiama, alcuna disposizione in ordine alla forma della riassunzione.
Cass. civ. n. 597/1991
Qualora, dopo la pronuncia di affermazione della giurisdizione del giudice italiano, resa dalla S.U. della S.C. in sede di regolamento preventivo, il relativo processo non sia riassunto, ai sensi dell’art. 367 secondo comma c.p.c., entro sei mesi (dalla comunicazione di detta pronuncia, ovvero, nei confronti del contumace, dal suo deposito), e si apra un’altra controversia, fra le stesse parti e sullo stesso rapporto, il regolamento di giurisdizione, che sia promosso in pendenza di tale ulteriore giudizio, deve ritenersi ammissibile, alla stregua della riscontrabilità in via incidentale della estinzione del precedente giudizio, e deve altresì ritenersi non vincolato a quella pregressa declaratoria di sussistenza della giurisdizione, atteso che il giudicato sulla giurisdizione del giudice italiano nei riguardi dello straniero ha effetti preclusivi limitatamente al processo in cui si è formato.
Cass. civ. n. 2856/1954
Sospeso a norma dell’art. 367 c.p.c. il giudizio pendente davanti al giudice speciale a seguito di ricorso per regolamento di giurisdizione, il processo si estingue qualora non venga riassunto davanti al giudice speciale nel termine dei sei mesi dalla comunicazione della sentenza di cassazione che abbia deciso sulla giurisdizione.
Cass. civ. n. 438/1949
Nel giudizio riassunto nel termine prescritto dall’art. 367 c.p.c. il processo continua e quindi operano tutte le preclusioni che si erano in precedenza verificate.
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