Art. 367 – Codice di procedura civile – Sospensione del processo di merito
Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza.
Se la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti devono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza [133 c.p.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 4432/2014
Nel caso in cui una delle parti eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice adito, proponendo il regolamento ex art. 41 cod. proc. civ., il giudice del merito deve disporre la sospensione del processo (salvo il caso di contestazione manifestamente infondata), che impedisce qualsiasi ulteriore pronuncia, anche declinatoria della giurisdizione. Né rileva l'eventuale sopravvenuto accordo tra le parti sull'avvenuto difetto di giurisdizione, che non determina l'inammissibilità del regolamento per carenza di interesse, prospettabile solo quando non sia mai sorto contrasto sulla sussistenza della giurisdizione del giudice adito.
Cass. civ. n. 14952/2007
Il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche se solo limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, poiché in tal caso la decisione sul punto va rimessa al giudice di grado superiore; il ricorso erroneamente proposto come regolamento preventivo, peraltro, può essere convertito in ricorso per cassazione per violazione di legge - e, quindi, per motivi attinenti alla giurisdizione - ove ne ricorrano i presupposti. (Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Roma, 15 Settembre 2005).
Cass. civ. n. 10704/2006
L'intervenuta pronuncia della sentenza non definitiva con la quale sia stata dichiarata la giurisdizione del giudice adito (nella specie da parte del T.A.R.) preclude la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, consentita solo con riguardo a giudizio di merito che sia pendente e prima che in esso sia stata emessa una sentenza, anche soltanto sulla giurisdizione. Né rileva che la sentenza stessa sia stata adottata in situazione di contraddittorio non completamente integro, poiché, ai fini dell'ammissibilità del ricorso di cui all'art. 41 cod. proc. civ., le sezioni unite con esso investito non possono che limitarsi a prendere atto che una sentenza sulla giurisdizione è stata emanata nel giudizio in relazione al quale esso è proposto, senza poterne vagliare la validità, essendo tale giudizio riservato al giudice dell'eventuale impugnazione, non potendo, peraltro, prospettarsi nemmeno la conversione del regolamento in ricorso ordinario per cassazione qualora la sentenza che abbia statuito in primo grado sulla giurisdizione sia soggetta ad appello. (Dichiara inammissibile, T.A.R. Veneto).
Cass. civ. n. 10703/2005
Qualora, proposto regolamento preventivo di giurisdizione, non sia disposta - ai sensi dell'art. 367 c.p.c. - la sospensione del processo pendente, la pronuncia sul regolamento non è preclusa dalla sentenza di primo grado, neppure se questa sia passata in giudicato, trattandosi di sentenza condizionata al riconoscimento della giurisdizione da parte della Corte di Cassazione.
Cass. civ. n. 11047/1995
Nel caso di sospensione del processo a seguito di ricorso per regolamento di giurisdizione proposto ai sensi dell'art. 41 c.p.c., il termine perentorio di sei mesi previsto dall'art. 367, secondo comma, c.p.c. per la riassunzione del giudizio, decorre, per la parte non costituita nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, dal giorno del deposito della sentenza con la quale sia stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la suddetta sentenza deve essere comunicata, mediante biglietto di cancelleria, alle sole parti costituite, e considerato altresì che deve applicarsi alla fattispecie il principio generale in base al quale, quando è stabilito che un termine decorra dalla comunicazione di un provvedimento, tale dies a quo vale solo per la parte costituita, mentre per quella non costituita il termine decorre dalla data di deposito del provvedimento stesso, evento concretamente conoscibile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Cass. civ. n. 5021/1995
È valida la riassunzione del processo sospeso, dopo la decisione sul regolamento di giurisdizione, che sia stata effettuata con comparsa ex art. 125 disp. att. c.p.c., atteso che tale forma di riassunzione è prevista dal primo comma del cit. art. 125 per i casi di riassunzione per i quali la legge non disponga diversamente e che l'art. 367, secondo comma, stesso codice nel prescrivere la riassunzione del processo di merito (dopo la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario) in un termine perentorio non contiene, né richiama, alcuna disposizione in ordine alla forma della riassunzione.
Cass. civ. n. 597/1991
Qualora, dopo la pronuncia di affermazione della giurisdizione del giudice italiano, resa dalla S.U. della S.C. in sede di regolamento preventivo, il relativo processo non sia riassunto, ai sensi dell'art. 367 secondo comma c.p.c., entro sei mesi (dalla comunicazione di detta pronuncia, ovvero, nei confronti del contumace, dal suo deposito), e si apra un'altra controversia, fra le stesse parti e sullo stesso rapporto, il regolamento di giurisdizione, che sia promosso in pendenza di tale ulteriore giudizio, deve ritenersi ammissibile, alla stregua della riscontrabilità in via incidentale della estinzione del precedente giudizio, e deve altresì ritenersi non vincolato a quella pregressa declaratoria di sussistenza della giurisdizione, atteso che il giudicato sulla giurisdizione del giudice italiano nei riguardi dello straniero ha effetti preclusivi limitatamente al processo in cui si è formato.
Cass. civ. n. 2856/1954
Sospeso a norma dell'art. 367 c.p.c. il giudizio pendente davanti al giudice speciale a seguito di ricorso per regolamento di giurisdizione, il processo si estingue qualora non venga riassunto davanti al giudice speciale nel termine dei sei mesi dalla comunicazione della sentenza di cassazione che abbia deciso sulla giurisdizione.
Cass. civ. n. 438/1949
Nel giudizio riassunto nel termine prescritto dall'art. 367 c.p.c. il processo continua e quindi operano tutte le preclusioni che si erano in precedenza verificate.