17 Mar Articolo 368 Codice di procedura civile — Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto
Nel caso previsto nell’articolo 41 secondo comma, la richiesta per la decisione della Corte di cassazione è fatta dal prefetto con decreto motivato.
Il decreto è notificato, su richiesta del prefetto, alle parti e al procuratore della Repubblica presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo [ o davanti a un pretore ], oppure al procuratore generale presso la corte d’appello, se pende davanti alla corte.
Il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Questi sospende il procedimento con decreto che è notificato alle parti a cura del pubblico ministero entro dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta.
La Corte di cassazione è investita della questione di giurisdizione con ricorso a cura della parte più diligente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto.
Si applica la disposizione dell’ultimo comma dell’articolo precedente.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 7340/1998
Il decreto con cui il prefetto, nel caso in cui la pubblica amministrazione non sia parte in causa, richiede, a norma degli artt. 41, secondo comma, e 368 c.p.c., che le Sezioni Unite della Corte di cassazione dichiarino il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti alla pubblica amministrazione, costituisce in realtà, più che la formulazione di una domanda, l’esercizio di un potere di veto, al quale consegue, attraverso gli adempimenti rimessi all’art. 368, terzo comma, al pubblico ministero e al capo dell’ufficio giudiziario, la sospensione del procedimento, e l’onere per le parti del giudizio di investire della questione di giurisdizione la Corte di cassazione, mediante ricorso per regolamento di giurisdizione da proporre nel previsto termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto prefettizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
Cass. civ. n. 1103/1969
Soltanto la P.A., che non sia stata parte in causa, può proporre l’istanza di regolamento, previo decreto motivato del prefetto, in ogni stato e grado del processo.
Cass. civ. n. 3029/1968
Il prefetto può proporre regolamento di giurisdizione riguardo ad una procedura esecutiva del singolo contro uno Stato estero.
Cass. civ. n. 17/1966
La pronuncia dell’improcedibilità del ricorso per cassazione — nella specie ex art. 369 c.p.c. — ha carattere preliminare e prevalente rispetto a quella relativa alla rinuncia all’impugnazione. In quanto non si può rinunciare ad un diritto processuale, quando siano venute meno le condizioni necessarie al suo esercizio.
Cass. civ. n. 2663/1950
Se la pubblica amministrazione, non essendo parte in causa, abbia sollevato la questione di giurisdizione a mezzo di decreto del prefetto, a norma dell’art. 41, secondo comma, e 368, primi tre comma del codice di procedura civile, e in conseguenza le Sezioni Unite della Suprema Corte siano state investite della questione di giurisdizione con ricorso proposto a cura della «parte più diligente», tale ricorso deve essere dichiarato inammissibile, qualora successivamente l’amministrazione abbia ritenuto opportuno di desistere dal proporre la questione di giurisdizione, ed abbia pertanto revocato il decreto del prefetto; tale inammissibilità non viene meno anche se la «parte più diligente» dichiari di fare propria la questione di giurisdizione già sollevata dalla P.A. con l’opposizione poi revocata.
Cass. civ. n. 1584/1947
Sollevata dal prefetto la questione di giurisdizione a termini dell’art. 41 secondo comma c.p.c. il ricorso che la parte diligente proponga alla Corte di cassazione per investirla della cognizione della questione stessa deve essere dichiarato inammissibile se sia già decorso il termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione del decreto prefettizio.
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