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Art. 2291 — Nozione

Art. 2291 — Nozione

Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali [ 2301, 2304, 2315, 2498, 2615, 2643 n. 10 ].

Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi [ 2267, 2297, 2513 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 21066/2016

Il principio della responsabilità solidale illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, desumibile dall’art. 2291 c.c., non si applica nei rapporti tra i soci medesimi, a prescindere dal titolo dell’azione intrapresa contro la società, perché da ritenersi dettato ed operante esclusivamente a tutela degli interessi dei terzi estranei a quest’ultima, avendo così l’ordinamento inteso favorire ed agevolare l’attività di enti, quali le società di persone o le associazioni non riconosciute, dotati di mera soggettività giuridica e di un fondo comune, ma sprovvisti del riconoscimento della personalità giuridica perfetta, prevedendo che, nei confronti dei terzi, per le obbligazioni ad essi imputabili rispondano solidalmente ed illimitatamente tutti i soci o gli associati (o alcuni di loro), sul cui patrimonio personale, pertanto, oltre che sul predetto fondo comune, i primi possono fare affidamento. In tema di società di persone, non sussiste la responsabilità illimitata del socio, nei confronti degli altri soci, per le obbligazioni contratte dalla società verso i soci stessi per un titolo estraneo al contratto sociale, sicché l’estensione agli altri soci dell’azione promossa dal socio creditore contro la società è configurabile solo ove sussista un effettivo squilibrio tra i soci medesimi nei reciproci obblighi di contribuzione per il pagamento dei debiti sociali. (Nella specie, la S.C., riformando la sentenza impugnata, ha escluso l’esistenza di un tale squilibrio quanto agli oneri relativi ad un rapporto locatizio fatto valere in giudizio, contro la società, da uno dei suoi unici due soci collettivisti, atteso che l’immobile alla stessa locato era risultato in comproprietà paritaria tra questi ultimi).

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Cass. civ. n. 4380/2013

In tema di società in nome collettivo, il socio che, dopo lo scioglimento e la cancellazione di quest’ultima dal registro delle imprese, abbia provveduto al pagamento di un debito sociale residuo ha diritto, alla stregua degli articoli 2291 e 1299 c.c., di rivalersi “pro quota” nei confronti degli altri soci come lui illimitatamente responsabili, a ciò non ostando il beneficio di escussione disciplinato dall’art. 2304 c.c. (operante solo nei confronti dei creditori sociali e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali, ed avente peraltro efficacia limitatamente alla fase esecutiva), né rilevando, a tal fine, l’avvenuta liquidazione e cancellazione della società dal registro delle imprese, posto che l’art. 2312, secondo comma, c.c. consente anche in siffatte ipotesi ai creditori sociali insoddisfatti di far valere le proprie ragioni nei confronti dei soci, le cui reciproche posizioni continuano, pertanto, ad essere legate dal vincolo di solidarietà passiva.

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Cass. civ. n. 13084/2011

Nel giudizio tributario, la responsabilità illimitata e solidale dei soci della società in nome collettivo, di cui all’art. 2291 cod. civ., operante anche nei rapporti tributari, non comporta la diretta estensione ai soci medesimi del giudicato formatosi tra l’Amministrazione finanziaria (nella specie a seguito di accertamento IVA) e la società, perché il meccanismo dell’estensione degli effetti della sentenza, resa nei confronti di una società di persone con soci illimitatamente responsabili, anche ai soci in questione, compresi quelli occulti, siccome delineato dall’art. 147 legge fall., esaurisce la sua portata nell’ambito della materia della dichiarazione di fallimento e non si estende anche ai rapporti ordinari dei soci fra loro o con la società. Tuttavia, la pronuncia non resta del tutto irrilevante ai fini della decisione sulla controversia concernente il socio, in quanto, avendo questa origine dal medesimo rapporto accertato nel precedente giudizio, il giudice deve tenere conto della sentenza passata in giudicato, secondo la sua libera valutazione, quale prova o elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica oggetto dell’accertamento giudiziale e nell’ambito degli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa.

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Cass. civ. n. 1036/2009

Nelle società di persone (nella specie, società in nome collettivo), la responsabilità illimitata e solidale tra i soci è stabilita a favore dei terzi che vantino crediti nei confronti della società e non è applicabile alle obbligazioni della società nei confronti dei soci medesimi, conformemente alla regola generale secondo cui, nei rapporti interni, l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi: pertanto, nel giudizio intrapreso dagli eredi del socio per la liquidazione della quota spettante al “de cuius”, la condanna dei soci superstiti va limitata alla loro quota interna di responsabilità, che può essere determinata dal giudice ai sensi dell’art. 2263 cod. civ., secondo il quale, salvo prova contraria, le quote si presumono uguali.

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Cass. civ. n. 18185/2006

Il socio di una società in nome collettivo che, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall’art. 2291 c.c., abbia pagato un debito sociale, può direttamente rivalersi nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante, senza che tale rivalsa resti condizionata all’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori, dato che il beneficio di previa esecuzione di detto patrimonio, previsto dall’art. 2304 c.c., opera solo nei confronti dei creditori e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali.

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Cass. civ. n. 8956/2006

Il socio di una società in nome collettivo, che risponde solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali, fondatamente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva laddove, per il pagamento di debiti della società, venga convenuto in giudizio non nella qualità di socio ma in proprio, non potendo in tal caso far valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale.

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Cass. civ. n. 14962/2004

Il recesso del socio di società di persone, cui non sia stata data pubblicità, ai sensi dell’art. 2290, secondo comma, c.c., è inopponibile ai terzi, con ciò dovendosi intendere che non produce i suoi effetti al di fuori dell’ambito societario; conseguentemente, il recesso non pubblicizzato non è idoneo ad escludere l’estensione del fallimento pronunciata ai sensi dell’art. 147 legge fall., nè assume rilievo il fatto che il recesso sia avvenuto oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento, posto che il rapporto societario, per quanto riguarda i terzi, a quel momento è ancora in atto; l’apprezzamento compiuto dal giudice di merito circa la idoneità del mezzo usato per portare a conoscenza dei terzi il recesso di un socio dalla società di persone è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici.

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Cass. civ. n. 2639/2001

In base al disposto dell’art. 2290 c.c., il socio receduto, ancorché per la sua posizione sia illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali, non risponde delle obbligazioni assunte successivamente al suo recesso, a condizione che il recesso medesimo sia stato oggetto di idonea pubblicità o sia comunque opponibile ai creditori sociali che del recesso fossero informati (o non lo fossero per loro colpa); pertanto, con riferimento all’obbligo di versamento di contributi agli enti previdenziali, la responsabilità illimitata del socio receduto non viene meno ove il recesso non risulti da pubblicità adeguata, quale l’iscrizione nel registro delle imprese, non essendo sufficienti, ai fini della tutela dell’affidamento degli enti creditori, la cancellazione del socio dagli elenchi della Camera di commercio e l’avvenuta registrazione della scrittura privata di recesso dalla società (principio enunciato in fattispecie cui non era applicabile ratione temporis l’art. 2 legge 4 agosto 1978, n. 467, che ha previsto l’obbligo di comunicazione agli enti previdenziali delle variazioni relative all’attività dell’impresa).

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Cass. civ. n. 3842/1994

Con riguardo a società in nome collettivo costituita da due soli soci — a ciascuno dei quali l’atto costitutivo attribuisce disgiuntamente la firma e la rappresentanza della società con i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione — unico legittimo contraddittore del socio, per le controversie relative ai rapporti sociali ed alla liquidazione della quota, non può che essere l’altro socio, non essendo configurabile per quanto riguarda i rapporti interni una volontà ed un interesse della società, come autonomo soggetto giuridico, distinti e potenzialmente antagonisti a quelli dei soci.

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Cass. civ. n. 3773/1994

La società in nome collettivo, ancorché non munita di personalità giuridica, è soggetto di diritto, in quanto titolare di un patrimonio formato con i beni conferiti dai soci, con la conseguenza che detta società è passivamente legittimata rispetto alla domanda del socio escluso — e quindi terzo rispetto al rapporto sociale — che chieda la liquidazione della sua quota, che costituisce un credito nei confronti non degli altri soci bensì della società. (Nella specie, la Suprema Corte ha annullato la decisione di merito che aveva ritenuto, rispetto a detta domanda, la legittimazione passiva degli altri soci, e non quella della società).

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Cass. civ. n. 11956/1993

La società in nome collettivo (regolare), pur non essendo munita di personalità giuridica, costituisce un autonomo soggetto di diritto, che può essere centro di imputazione di situazioni negoziali e processuali distinte rispetto alla posizione dei soci, nei confronti sia dei terzi che dei soci stessi, ed altresì titolare di diritti reali (su beni mobili od immobili) acquisiti in virtù dei conferimenti o dell’esercizio della capacità negoziale che la disciplina positiva le consente.

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