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Art. 2315 — Norme applicabili

Art. 2315 — Norme applicabili

Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo [ 2291 ], in quanto siano compatibili con le norme seguenti [ 2464 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 8570/2009

All’esclusione dell’accomandatario di società in accomandita semplice sono applicabili gli art. 2286 e 2287 c.c. disciplinanti le cause ed il procedimento di esclusione dei soci di società di persone, in virtù del rinvio contenuto negli artt. 2315 e 2293 c.c., non ravvisandosi incompatibilità né con l’art. 2318 c.c., che attribuisce solo agli accomandatari la facoltà di diventare amministratori della società, ma non esclude la nomina di terzi, né con il regime giuridico della nomina e della revoca degli amministratori medesimi, previsto dall’art. 2319 c.c., in quanto non incidente sul perdurare del rapporto sociale.

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Cass. civ. n. 7650/1995

L’impugnazione avverso una sentenza pronunciata nei confronti di una società in accomandita semplice posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese — ma ancora munita di soggettività e connessa capacità processuale, estinguendosi la società solo a seguito della definizione dei rapporti giuridici pendenti — non può essere proposta da un ex socio accomandatario (in tale qualità), ma, trattandosi di società posta in liquidazione, deve essere proposta dai liquidatori, cui spetta la rappresentanza della società, per il combinato disposto degli artt. 2315 e 2310 c.c.

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Cass. civ. n. 5958/1993

L’annullamento della deliberazione di esclusione di un socio (nell’ipotesi, accomandatario di una società in accomandita semplice), in esito ad opposizione proposta a norma dell’art. 2287, secondo comma, c.c., opera ex tunc e comporta la reintegrazione del socio stesso nella sua posizione anteriore e nella pienezza dei diritti da essa derivanti. Pertanto, in pendenza della opposizione avverso la delibera di esclusione, sussiste l’interesse del socio escluso ad agire (e a resistere) in giudizio per l’accertamento di una causa di scioglimento della società (quale la sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale).

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