14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7650 del 13 luglio 1995
Testo massima n. 1
L’impugnazione avverso una sentenza pronunciata nei confronti di una società in accomandita semplice posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese — ma ancora munita di soggettività e connessa capacità processuale, estinguendosi la società solo a seguito della definizione dei rapporti giuridici pendenti — non può essere proposta da un ex socio accomandatario [ in tale qualità ], ma, trattandosi di società posta in liquidazione, deve essere proposta dai liquidatori, cui spetta la rappresentanza della società, per il combinato disposto degli artt. 2315 e 2310 c.c.
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Testo massima n. 2
La sentenza pronunciata nei confronti della società in accomandita semplice non dà forza di giudicato nei confronti del socio, per il disposto dell’art. 1306 c.c., a norma del quale la sentenza pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri creditori.
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