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Art. 2643 — Atti soggetti a trascrizione

Art. 2643 — Atti soggetti a trascrizione

Si devono rendere [ 2645 ss., 2651 ss. ] pubblici [ 1403 ] col mezzo della trascrizione [ 2644, 2648, 2657, 2658, 2663, 2679 n. 1 ] :

  1. 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili [ 769, 812, 1197, 1350 n. 1, 1470, 1472, 1543, 2247, 2556, 2648, 2651, 2914 ];
  2. 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto [ 978 ] su beni immobili, il diritto di superficie [ 952 ], i diritti del concedente e dell’enfiteuta [ 1350 n. 2, 2648, 2651 ];
  3. 2bis) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale;
  4. 3) i contratti [ 1350 n. 3 ] che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;
  5. 4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali [ 1027 ss., 1058 ], il diritto di uso [ 1021 ] sopra beni immobili, il diritto di abitazione [ 1022, 1350 n. 4, 2648, 2651 ];
  6. 5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti [ 507, 1070, 1104, 1350 n. 5 ];
  7. 6) i provvedimenti con i quali nell’esecuzione forzata [ 952, 965, 980, art. 1021 del c.c., 1022, 1027, 2019, 555, 574, 586, 590 ] si trasferiscono la proprietà di beni immobili [ 812 ] o di altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente [ 2889, 2896 ];
  8. 7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico [ 971, 1350 n. 6 ];
  9. 8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni [ 1350 n. 8, 1572, 1599, 1628, 2923;
  10. 9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni [ 1605, 2918, 2924 ];
  11. 10) i contratti di società [ 2247, 2291, 2313, 2325, 2328 n. 6, 2452, 2463 n. 5, 2511, 2521 n. 5 ] e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell’associazione eccede i nove anni o è indeterminata [ 1350 n. 9; disp. att. 231 ];
  12. 11) gli atti di costituzione dei consorzi [ 862, 863 ] che hanno l’effetto indicato dal numero precedente [ 2062, 2063, disp. att. 231 ];
  13. 12) i contratti di anticresi [ 1350 n. 7, 1960; disp. att. 231 ];
  14. 12bis) gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
  15. 13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti [ 1350 n. 12, 1965 ];
  16. 14) le sentenze [ 1032, 2932 ] che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti [ 2945 ss., 2655 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 13695/2011

La sentenza di accoglimento della domanda diretta ad accertare l’avvenuto trasferimento della proprietà di un immobile a mezzo di scrittura privata con firma non autenticata presuppone l’accertamento, con efficacia di giudicato, della autenticità della sottoscrizione di tale scrittura. Ne consegue che, in tale ipotesi, non può essere trascritta la pronuncia giudiziale, in quanto non rientrante in alcune delle fattispecie contenute nell’art. 2643 c.c., ma si può procedere alla trascrizione della scrittura privata ai sensi dell’art. 2657 c.c.

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Cass. civ. n. 11812/2011

Il difetto di trascrizione di un atto non è rilevabile d’ufficio, ma deve essere eccepito dalla parte interessata a farlo valere in proprio favore.

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Cass. civ. n. 9457/2011

La servitù volontariamente costituita, per essere opponibile all’avente causa dell’originario proprietario del fondo servente, deve essere stata trascritta o espressamente menzionata nell’atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo, rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti.

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Cass. civ. n. 19058/2003

La trascrizione non è un istituto di pubblicità costitutiva, bensì dichiarativa, e come tale ha la funzione di rendere opponibile l’atto ai terzi onde dirimere il conflitto tra più acquirenti dello stesso bene, senza incidere sulla validità ed efficacia dell’atto stesso. Configurandosi come un onere, essa è, pertanto, un quid pluris rispetto all’atto trascrivendo, cosicché, ove essa sia necessaria ad integrare una qualsiasi fattispecie normativa, deve essere oggetto di esplicita previsione, ciò che non può dirsi con riferimento all’art. 39 della legge n. 392 del 1978, dettato in tema di riscatto di immobili concessi in locazione ad uso commerciale, che contiene il solo riferimento all’avvenuto atto di trasferimento a titolo oneroso, senza richiedere che esso sia trascritto, menzionando la trascrizione in funzione di altre e diverse finalità, quali la tutela del conduttore (al quale è data la concreta possibilità di conoscere l’atto nei suoi elementi essenziali) e la certezza dei diritti con la fissazione del momento di decorrenza iniziale della decadenza di sei mesi.

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Cass. civ. n. 12236/2002

La trascrizione degli atti di acquisto di beni immobili ha natura dichiarativa, e non costitutiva del diritto di proprietà, e svolge la funzione di risolvere eventuali conflitti tra più aventi causa; ne consegue che l’avvenuta trascrizione di un contratto nel quale è previsto l’acquisto di un diritto non preclude l’interpretazione e la valutazione del contenuto del contratto stesso, al fine di verificare se il diritto a cui il contratto si riferisce sia effettivamente venuto ad esistenza (nel caso di specie, la Suprema Corte ha reputato corretta la valutazione del giudice di merito che aveva ritenuto inefficace una condizione sospensiva cui era subordinato il trasferimento di proprietà di una fascia di terreno, a prescindere dal fatto che il contratto nel quale era inserita la condizione fosse stato trascritto).

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Cass. civ. n. 11180/1997

Funzione essenziale della trascrizione non è di fornire notizie sulle vicende riguardanti il patrimonio immobiliare, ma di risolvere eventuali conflitti fra più aventi causa. Inoltre la tipicità dei suoi effetti impedisce di — quanto all’estensione dell’onere della trascrizione — fuoriuscire dall’ambito degli atti che producono effetti identici o simili a quelli di un contratto che trasferisce la proprietà di un bene immobile. Alla luce di tali profili caratterizzanti, va affermato come non sia — per sua natura — soggetto a trascrizione l’atto di trasformazione di una società se esso non comporti il trasferimento del diritto immobiliare da un soggetto ad un altro, trattandosi di un mutamento meramente formale dello stesso ente.

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Cass. civ. n. 6152/1996

La trascrizione attua una forma di pubblicità a tutela della circolazione dei beni, finalizzata alla soluzione di conflitti fra più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo dante causa, ma non incide sulla validità e sull’efficacia dell’atto, ancorché non trascritto, salvo la concorrenza con altri atti trascritti. Ne deriva che la mancata trascrizione dell’atto di acquisto di diritti dominicali non impedisce che tali diritti possano essere incondizionatamente azionati nei confronti di chiunque li contesti, non ricorrendo un’ipotesi di conflitto fra acquirenti dello stesso diritto dal medesimo autore.

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Cass. civ. n. 8441/1995

La trascrizione non costituisce un elemento integrante della fattispecie negoziale, ma attua solo una pubblicità (di regola) dichiarativa, per cui essa non ha efficacia sanante dei vizi dell’atto, ma può solo costituire un elemento della fattispecie legale dell’acquisto per usucapione abbreviata, ai sensi degli artt. 1159 e 1159 bis c.c. Ne deriva che non pub essere invocata come titolo la nota di trascrizione redatta, per errore di compilazione del notaio rogante, a favore di persona diversa dall’effettivo acquirente che aveva stipulato l’atto pubblico di acquisto.

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Cass. civ. n. 6159/1993

L’istituto della trascrizione ha lo scopo di attuare una forma di pubblicità al fine di tutelare la buona fede e i diritti dei terzi per assicurare la priorità del diritto effettivamente trasmesso ed acquistato, ma non ha alcuna influenza sulla validità e sull’efficacia dell’atto, anche se non trascritto, salvo la concorrenza con altri atti trascritti. Pertanto, la mancata trascrizione dell’atto d’acquisto della comproprietà di un immobile non è di ostacolo alla dimostrazione di un concorrente diritto di proprietà nei confronti del titolare dello stesso bene, non ricorrendo un’ipotesi di conflitto tra acquirenti di diritti di eguale natura.

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