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Art. 965 — Disponibilità del diritto dell’enfiteuta

Art. 965 — Disponibilità del diritto dell’enfiteuta

L’enfiteuta può disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi [ 968 ], sia per atto di ultima volontà [ 587, 2648 ].

Per l’alienazione del diritto dell’enfiteuta non è dovuta alcuna prestazione al concedente.

Nell’atto costitutivo può essere vietato all’enfiteuta di disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo non maggiore di venti anni.

Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l’enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi verso il concedente ed è tenuto a questi solidalmente con l’acquirente [ 957 2 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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