10 Gen Art. 966 — Prelazione a favore del concedente
[ In caso di vendita del diritto dell’enfiteuta, il concedente e preferito a parita di condizioni. L’enfiteuta deve notificare al concedente la proposta di alienazione, indicandone il prezzo; il concedente deve esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni. In mancanza della notificazione, il concedente, entro un anno dalla notizia della vendita, puo riscattare il diritto dall’acquirente e da ogni successivo avente causa.
Se i concedenti sono piu e la prelazione non e esercitata da tutti congiuntamente, essa puo esercitarsi per la totalita anche da uno solo, il quale subentra all’enfiteuta di fronte agli altri concedenti. ]
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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