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Art. 964 — Imposte e altri pesi

Art. 964 — Imposte e altri pesi

Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell’enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali [ 1009 ].

Se in virtù del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non può eccedere l’ammontare del canone.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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