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Art. 963 — Perimento totale o parziale del fondo

Art. 963 — Perimento totale o parziale del fondo

Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l’enfiteusi si estingue.

Se è perita una parte notevole del fondo e il canone risulta sproporzionato al valore della parte residua, l’enfiteuta, secondo le circostanze, può chiedere una congrua riduzione del canone, o rinunziare al suo diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo il diritto al rimborso dei miglioramenti sulla parte residua [ 975 ].

La domanda di riduzione del canone e la rinunzia al diritto non sono ammesse, decorso un anno dall’avvenuto perimento [ 2964 ss. ].

Qualora il fondo sia assicurato e l’assicurazione sia fatta anche nell’interesse del concedente, l’indennità è ripartita tra il concedente e l’enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti [ 1891 ].

Nel caso di espropriazione per pubblico interesse [ 834 ], l’indennità si ripartisce a norma del comma precedente.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 25428/2013

In caso di perimento parziale di un fondo, rustico o urbano, dovuto ad una calamità naturale, il rischio dell’evento lesivo ricade sul proprietario del bene, per cui l’enfiteuta, in difetto di un’espressa previsione normativa che lo imponga, non ha l’obbligo giuridico di ricostruire la parte andata distrutta. Ove, peraltro, l’enfiteuta abbia provveduto a proprie spese alla ricostruzione della parte perita, è applicabile in suo favore la disciplina dettata in tema di miglioramenti ed addizioni di cui all’art. 975 c.c., venendosi, altrimenti, a realizzare un ingiustificato arricchimento del proprietario in danno del medesimo enfiteuta. L’estinzione dell’enfiteusi prevista dall’art. 963, primo comma, c.c., presuppone la totale distruzione materiale del fondo che ne è l’oggetto (“interitus rei”) e la conseguente impossibilità di usarlo secondo la sua normale (od altra) destinazione. Ne consegue che, anche nell’ipotesi di enfiteusi urbana, il diritto reale si estingue nel solo caso in cui, a seguito del perimento totale dell’edificio concesso, risulti impossibile ogni utilizzazione dello stesso e non anche quando, a causa del perimento parziale, risulti comunque possibile una qualche utilizzazione della parte fisica residuata, anche se meno produttiva e redditizia.

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Cass. civ. n. 4320/1998

L’illecita appropriazione acquisitiva di un terreno concesso in enfiteusi produce i medesimi effetti del «perimento del fondo» previsto dall’art. 963 c.c., con lesione del diritto sia del concedente che dell’enfiteuta, sicché il relativo risarcimento va liquidato in favore di ciascuno, in relazione al valore dei rispettivi diritti.

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Cass. civ. n. 4158/1986

Ai fini dell’estinzione del rapporto enfiteutico, l’acquisto del carattere edificatorio di un terreno in precedenza rustico non è equiparabile al perimento totale del fondo di cui all’art. 963, primo comma, c.c., che assume specifiche caratteristiche e determina l’impossibilità assoluta di qualsiasi utilizzazione agraria.

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Cass. civ. n. 4978/1977

L’art. 963 c.c., ove stabilisce, con riguardo all’espropriazione per pubblica utilità di fondo concesso in enfiteusi, che l’indennità va ripartita tra il concedente e l’enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti, fissa un principio generale, applicabile anche al fine della ripartizione, fra detti soggetti, del risarcimento del danno per illegittimo protrarsi oltre il biennio dell’occupazione temporanea e d’urgenza. Peraltro, qualora detto risarcimento venga chiesto soltanto dall’enfiteuta, l’applicabilità di quel principio comporta che il giudice deve tenere conto dell’incidenza del diritto del concedente, nella stima del valore commerciale del diritto dell’enfiteuta, ma non anche che debba specificamente determinare ed indicare la proporzione fra i diritti stessi.

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