Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 25428 del 12 novembre 2013

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 25428 del 12 novembre 2013

Testo massima n. 1

In caso di perimento parziale di un fondo, rustico o urbano, dovuto ad una calamità naturale, il rischio dell’evento lesivo ricade sul proprietario del bene, per cui l’enfiteuta, in difetto di un’espressa previsione normativa che lo imponga, non ha l’obbligo giuridico di ricostruire la parte andata distrutta. Ove, peraltro, l’enfiteuta abbia provveduto a proprie spese alla ricostruzione della parte perita, è applicabile in suo favore la disciplina dettata in tema di miglioramenti ed addizioni di cui all’art. 975 c.c., venendosi, altrimenti, a realizzare un ingiustificato arricchimento del proprietario in danno del medesimo enfiteuta.

Testo massima n. 2

L’estinzione dell’enfiteusi prevista dall’art. 963, primo comma, c.c., presuppone la totale distruzione materiale del fondo che ne è l’oggetto [ “interitus rei” ] e la conseguente impossibilità di usarlo secondo la sua normale [ od altra ] destinazione. Ne consegue che, anche nell’ipotesi di enfiteusi urbana, il diritto reale si estingue nel solo caso in cui, a seguito del perimento totale dell’edificio concesso, risulti impossibile ogni utilizzazione dello stesso e non anche quando, a causa del perimento parziale, risulti comunque possibile una qualche utilizzazione della parte fisica residuata, anche se meno produttiva e redditizia.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze