14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4978 del 15 novembre 1977
Testo massima n. 1
L’art. 963 c.c., ove stabilisce, con riguardo all’espropriazione per pubblica utilità di fondo concesso in enfiteusi, che l’indennità va ripartita tra il concedente e l’enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti, fissa un principio generale, applicabile anche al fine della ripartizione, fra detti soggetti, del risarcimento del danno per illegittimo protrarsi oltre il biennio dell’occupazione temporanea e d’urgenza. Peraltro, qualora detto risarcimento venga chiesto soltanto dall’enfiteuta, l’applicabilità di quel principio comporta che il giudice deve tenere conto dell’incidenza del diritto del concedente, nella stima del valore commerciale del diritto dell’enfiteuta, ma non anche che debba specificamente determinare ed indicare la proporzione fra i diritti stessi.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]