10 Gen Art. 862 — Consorzi di bonifica
All’esecuzione, alla manutenzione e all’esercizio delle opere di bonifica può provvedersi a mezzo di consorzi tra i proprietari interessati.
A tali consorzi possono essere anche affidati l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle altre opere d’interesse comune a più fondi o d’interesse particolare a uno di essi.
I consorzi sono costituiti per decreto del Presidente della Repubblica e, in mancanza dell’iniziativa privata, possono essere formati anche d’ufficio.
Essi sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla legge speciale.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 20332/2016
I consorzi di bonifica hanno natura di enti pubblici economici e sono assoggettati alla disciplina di diritto privato dei rapporti di lavoro in quanto l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, include tra le P.A. destinatarie della disciplina per l’impiego pubblico i soli consorzi costituiti tra gli enti territoriali, ma non quelli che esplicano la propria attività con risorse quasi totalmente locali, per il raggiungimento di scopi territorialmente limitati e sono sottoposti alla mera vigilanza della regione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto applicabile l’art. 2103 c.c. al dipendente di un consorzio di bonifica che aveva chiesto il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento).
Cass. civ. n. 10992/2008
I consorzi di bonifica hanno natura di enti pubblici economici e, pertanto, le controversie inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti, anche se coinvolgano profili attinenti al piano dell’organizzazione, hanno natura privatistica; ne consegue che la decisione dell’ente di accogliere la domanda di revoca delle dimissioni non consentita dalla normativa di settore presentata da un ex dipendente (nella specie, dal direttore generale) si configura come atto di autonomia privata (
sub specie iuris di accettazione della proposta contrattuale per l’instaurazione di un nuovo rapporto), immune da ragioni di nullità o da profili di contrasto con norme imperative, potendosi solo prospettare, quale causa di annullabilità del contratto, il vizio di consenso per errore di diritto, deducibile esclusivamente dall’ente e non da altri soggetti.
Cass. civ. n. 4664/2004
I consorzi di bonifica (anche se talvolta ricondotti dalla legge al settore agricolo ai fini previdenziali) non sono imprenditori agricoli, ed hanno natura industriale avendo per oggetto il raggiungimento di fini generali di carattere pubblico e trascendenti gli interessi dei singoli consorziati, ancorchè svolgano attività in parte strumentali all’agricoltura. Pertanto qualora oggetto dell’attività consortile secondo lo statuto di un Consorzio sia un’attività di natura industriale come la creazione e la manutenzione di infrastrutture, la produzione in giudizio dello statuto costituisce prova della natura industriale del medesimo Consorzio, dovendosi presumere una perfetta corrispondenza dell’attività consortile con l’oggetto sociale previsto dallo statuto (Fattispecie relativa al pagamento di contributo addizionale dovuto dalle imprese industriali ex art. 12 L. n. 1115 del 1968).
Cass. civ. n. 9300/2000
I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici, la cui attività, di natura imprenditoriale, va classificata come industriale o agricola a seconda dell’attività effettivamente esercitata, posto che, salvo diversa previsione di legge, è proprio l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore quella che consente classificazioni cui si ricolleghino effetti giuridici.
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