14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4664 del 8 marzo 2004
Testo massima n. 1
I consorzi di bonifica [ anche se talvolta ricondotti dalla legge al settore agricolo ai fini previdenziali ] non sono imprenditori agricoli, ed hanno natura industriale avendo per oggetto il raggiungimento di fini generali di carattere pubblico e trascendenti gli interessi dei singoli consorziati, ancorchè svolgano attività in parte strumentali all’agricoltura. Pertanto qualora oggetto dell’attività consortile secondo lo statuto di un Consorzio sia un’attività di natura industriale come la creazione e la manutenzione di infrastrutture, la produzione in giudizio dello statuto costituisce prova della natura industriale del medesimo Consorzio, dovendosi presumere una perfetta corrispondenza dell’attività consortile con l’oggetto sociale previsto dallo statuto [ Fattispecie relativa al pagamento di contributo addizionale dovuto dalle imprese industriali ex art. 12 L. n. 1115 del 1968 ].
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